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Prevenzione dei danni da rumore per i lavoratori del comparto musica e intrattenimento

pubblicata  il giorno Sabato 25 agosto 2012 alle ore 17.12 ·
 

La Commissione Consultiva Permanente  ha approvato le Linee Guida per la prevenzione del rischio rumore, ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs. 81/08, per il settore della musica e delle attività ricreative.

 

Si tratta del documento di riferimento per l’applicazione del decreto in uno dei settori maggiormente interessati da inquinamento acustico ma in cui le misure di prevenzione e protezione sono spesso trascurate.

I musicisti professionali sono spesso esposti a livelli di rumore elevati. Secondo una ricerca europea alcuni orchestrali sono interessati a livelli di esposizioni medi settimanali superiori a 90 dBA: in particolare i suonatori di trombone, tromba, flauto, clarinetto, corno e tuba. Livelli tipici inferiori (ma non di molto) interessano gli altri strumentisti. Elevati livelli sonori interessano naturalmente anche i lavoratori con mansioni diverse (tecnici del suono e delle luci) e chi opera in discoteche e altri locali di intrattenimento. L’esposizione del pubblico è invece normata dal DPCM 215 del 1999, che regola i livelli massimi previsti.

Nel settore della musica la variabilità è estremamente elevata, un semplice pianoforte può produrre livelli sonori superiori a 80 e in alcuni casi 90 dBA, gli artisti che si esibiscono in concerti sono soggetti a livelli variabili da 80 a 100 dBA e il personale di servizio sotto il palco a 100 – 105 dBA. Siamo ampiamente in una situazione di presenza di rischio.

La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008. L’obiettivo della valutazione è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza. Le linee guida suggeriscono di calcolare il livello di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio, cioè la terza peggiore nell’anno trascorso (ipotizzando l’assenza di variazioni previste).

Le Linee Guida illustrano poi le varie opzioni per la riduzione del rischio rumore o comunque le misure di prevenzione e protezione necessarie: queste comprendono naturalmente la sorveglianza sanitaria e l’uso dei DPI per i lavoratori soggetti a livelli elevati di esposizione (almeno per LEX > 85 dBA); nel settore in oggetto tali misure sono tuttora poco applicate. Fra i vari DPI ne vengono segnalati alcuni specifici per musicisti.

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA IN MUSICA

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sono state pubblicate le “Linee Guida per il settore della musica e delle attività ricreative” ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs 81/08 e approvate in sede di Conferenza Stato Regioni il 25 luglio u.s.
Il documento è stato elaborato in attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.Lgs 81/08 concernente le prescrizioni minime  per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento, caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.

 

Per quanto concerne  il campo di applicazione, le Linee guida riguardano tutte le attività svolte al chiuso o all’aperto in cui sono presenti lavoratori esposti a rumore in modo non occasionale, dove viene suonata musica dal vivo o registrata (amplificata o meno) sia durante gli spettacoli  sia in fase di prova e più in generale tutte le attività ricreative e di divertimento.

In particolare le categorie interessate dalle linee guida sono, a titolo esemplificativo, quelle impegnate in produzione e realizzazione di spettacoli dal vivo, attività ricreative  con uso del supporto registrato della musica, artisti, personale artistico, tecnici di produzione e della elaborazione, personale di servizio.
Vengono poi fornite indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio. Il datore di lavoro, come previsto dall’art. 181 del D.Lgs 81/08 effettua, tramite personale qualificato, una valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di Lex o /o 135 dB(C) di Lc.picco) che sia rappresentativa dell’esposizione a rumore di tutti i lavoratori nelle normali condizioni di lavoro. Nella valutazione si dovrà inoltre tener conto di una serie di fattori quali ad esempio se spettacolo dal vivo o riprodotto, tipologia del genere di musica eseguita,  tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta, modalità d’uso delle apparecchiature.
L’obiettivo della valutazione del rischio è quello di determinare il livello di esposizione personale di ogni lavoratore sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza, come le misure di prevenzione e protezione e l’uso de dispositivi di protezione individuale.

Le linee guida illustrano le misure atte a ridurre i livelli di esposizione al rumore come interventi tecnici consistenti ad esempio in posizionamento  e orientamento delle sorgenti in modo da ridurre l’amplificazione verso aree in cui non è necessario esporre il personale, fonoisolamento di pareti etc. ed interventi organizzativi quali la limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante rotazione del personale o fornitura di idonei dispositivi di protezione dell’udito.

Per quanto riguarda la formazione ed informazione, vengono fornite nelle Linee guida indicazioni sui contenuti delle stesse, prevedendo che il programma formativo deve prevedere cognizioni sulla normativa vigente, sulle esposizioni a rumore  nel settore e i rischi uditivi correlabili, le modalità lavorative che possono ridurre l’esposizione del personale, i comportamenti che possono aumentare il rischio, i dispositivi di protezione e il loro corretto utilizzo.
La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dagli artt. 185 e 196 del D.Lgs 81/08 deve essere svolta dal medico competente e nelle Linee Guida è riportata una apposita tabella per individuare le attività e i lavoratori potenzialmente esposti a rumore e che potrebbero essere oggetto della stessa. Viene poi ribadito l’obbligo per i medici competenti di redigere la cartella sanitaria e di rischio nella quale riportare anche i valori individuali dei livelli di esposizione a rumore dei lavoratori.

 

Fonte:Professionisti&Imprese24

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