DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 31 marzo 1998
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio
dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
(GU - Serie generale n. 120 del 26 maggio 1998)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne
definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle
regioni;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la
definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento
nei confronti delle regioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista l'intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Ritenuto necessario di prevedere modalità omogenee e
coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica
di cui alla legge n. 447 del 1995;
Su proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 1. Presentazione delle
domande
1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che
intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla
legge 26 ottobre
1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente
della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di
riconoscimento.
2. La domanda è redatta secondo le modalità
indicate dalla regione.
Art. 2. Esame delle domande
1. L'esame delle domande consiste:
a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto
stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica
ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto
stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari
o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed
architettura.
3. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni
anno.
4. Per attività nel campo dell'acustica ambientale si
intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una
delle seguenti attività:
a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla
conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di
bonifica;
b) proposte di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento.
5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in
quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai
sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione
del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente
atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio
territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei
relativi attestati.
Art. 3. Operatori presso strutture pubbliche
1. I tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria
struttura territoriale di appartenenza.
2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la
propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei
compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2, commi 6
e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 4. Formazione
1. Per consentire il completamento del periodo di due o
quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti
dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente,
all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in
collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal
comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro
effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica
ambientale.
Art. 5. Regime transitorio
1. Ai fini del computo degli anni di attività di
cui all'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono da
considerare utili le prestazioni
effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
Art. 6. Norma finale
1. Le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
Roma, 31 marzo 1998
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