Relazione sui requisiti acustici passivi
Relazione sui requisiti acustici passivi
Al fine di ridurre
l'esposizione umana al rumore, con la relazione (di
previsione o di valutazione) va dimostrato il rispetto dei limiti stabiliti dal
D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Il decreto stabilisce i requisiti tecnici a cui riferirsi nella realizzazione
degli edifici. In particolare classifica gli ambienti abitativi in sette
categorie e stabilisce per ognuna di esse i requisiti acustici passivi degli
edifici, definendo nel contempo i livelli massimi di rumore per gli impianti
tecnologici.
Dati sull’isolamento delle facciate
L’indice di isolamento
acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w)
deve
rispettare i valori riportati nella tabella di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per
esempio, per gli edifici residenziali, superiore a 40 dB.
Il valore di D2m,nT,w
è specifico per ogni facciata di stanza in quanto ogni stanza possiede infissi
di diversa dimensione e ha diverse caratteristiche dimensionali.
Isolamento delle pareti
interne tra unità immobiliari diverse
Per le pareti divisorie interne che dividono unità
immobiliari diverse si dovranno utilizzare materiali che garantiscano valori di
R’w (potere fonoisolante apparente) come richiesto dal decreto.
In questo caso essendo
richiesto il dato di R’w questo non è specifico per ogni stanza ma solo per
tipologia di materiale utilizzato.
Isolamento delle pareti interne della stessa
unità immobiliare
Anche se non previsto
esplicitamente nei limiti del decreto, è bene che vi siano indicazioni anche
sulle pareti interne degli appartamenti in quanto senza queste attenzioni ben
difficilmente sarà possibile rispettare i valori (molto bassi) di rumore emessi
dagli impianti.
Isolamento da rumore di
calpestio
Il problema del rispetto dei limiti di rumore da
calpestio è molto legato alla posa in opera per cui le raccomandazioni ai
costruttori non saranno mai sufficienti.
L’utilizzo di materiali
elastici nelle solette divisorie è di fondamentale importanza per evitare una
notevole trasmissione di rumore per via impattiva.
Isolamento del rumore
prodotto dagli impianti
Anche per gli impianti sono
necessari accorgimenti semplici ma efficaci che evitino la trasmissione del
rumore prodotto dall’impatto dei fluidi dentro le condutture.
Le tubazioni, soprattutto
quelle di scarico, devono essere ricoperte con materiali elastici e isolanti
come il polietilene. Esistono in commercio sia materiali composti come il
polietilene+piombo+polietilene sia tubazioni che hanno al loro interno alcuni
trattamenti con materiali elastici.
Va evitata la posa di colonne
su parete confinanti con altre u.i. e in particolare tra locali aventi diverse
destinazioni d’uso.
Le tracce andranno bene
compattate evitando vuoti d’aria.
Sintesi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici
Il 22 dicembre 1997 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il testo del D.P.C.M. 5-12-1997 - Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Scopo del decreto : “fissare criteri e metodologie per il
contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi”
allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore
Campo di applicazione
Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera e)
della legge 447 del 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Il Decreto riguarda la determinazione di:
Il Decreto non riguarda gli altri tipi di sorgenti sonore
(strade, ferrovie ecc.). Per tali sorgenti viene fatto riferimento agli altri
provvedimenti attuativi previsti dalla Legge 447.
Definizioni e indicazioni sulla realizzazione delle
misurazioni
All’art. 2 e nell’Allegato A vengono fornite una serie di definizioni
riguardanti le grandezze da considerare. Di seguito si espongono alcune
considerazioni in merito alle varie voci.
Ambienti abitativi
Gli ambienti abitativi sono definiti all’art.2 comma 1 lettera b) della L.
447:
“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i
quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo
per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attività produttive”.
Il DPCM 5-12-1997 classifica gli ambienti abitativi nelle
seguenti categorie:
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e
assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o
assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Si evidenzia che il DPCM 5-12-1997 classifica gli ambienti
abitativi come “edifici” a differente destinazione d’uso, la
definizione precedente invece sembra riguardare i singoli “locali”.
Componenti degli edifici
Sono considerati componenti degli edifici sia le partizioni orizzontali
(pareti ecc.) che le partizioni verticali (solai ecc.).
Servizi a funzionamento discontinuo
Vengono considerati i seguenti tipi di impianti:
-
ascensori;
-
scarichi idraulici;
-
bagni;
-
servizi igienici;
-
rubinetteria;
Servizi a funzionamento continuo
Vengono considerati i seguenti tipi di impianti:
Tempo di riverberazione
Il tempo di riverberazione (T60) è il tempo necessario perché un
determinato suono decada di 60 dB all’interno di un locale. Il parametro varia
al variare della frequenza considerata.
Per la definizione del tempo di riverberazione nel DPCM si fa riferimento alle
indicazioni riportate nella norma ISO 3382: 1975. Tale norma (ad oggi ritirata)
riguardava la misurazione del T60 negli auditori.
Si segnala che attualmente esistono altre norme che forniscono indicazioni sulla
misura tempo di riverberazioni quali:
UNI EN ISO 3382: 2001 - Acustica – Misurazione del tempo di
riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici;
UNI 10844: 1999 - Acustica – Determinazione della capacità di
fonoassorbimento degli ambienti chiusi;
Potere fonoisolante apparente
Il potere fonoisolante apparente (R’) caratterizza la capacità di una
partizione realizzata in opera, divisoria tra due differenti ambienti, di
abbattere i rumori aerei. Il parametro varia al variare della frequenza
considerata.
Per la definizione del potere fonoisolante apparente nel DPCM si fa riferimento
alle indicazioni riportate nella norma EN ISO 140-5: 1996. Tale norma però
riguarda la misurazione in opera dell’isolamento acustico delle facciate.
Attualmente il riferimento normativo corretto per misurare in opera R’ è la
norma:
UNI EN ISO 140 – 4: 2000 Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera
dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti.
Isolamento acustico standardizzato di facciata
L’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT ) caratterizza la
capacità di una facciata di abbattere i rumori aerei provenienti dall’esterno.
Il parametro varia al variare della frequenza considerata.
Il pedice “2m” indica che la misura del rumore esterno va eseguita a 2 metri
dalla facciata stessa.
Il pedice “nT” indica che la misura deve essere normalizzata sulla base del
tempo di riverberazione proprio dell’ambiente interno.
Per la definizione dell’isolamento acustico di facciata il DPCM non fornisce
riferimenti normativi.
Vengono inserite una serie di indicazioni per effettuare le misurazioni
(tipologia e posizione della sorgente esterna, numero minimo di misure da
effettuare ecc.).
Attualmente il riferimento normativo corretto per misurare in opera di D2mnT è
la la norma:
UNI EN ISO 140 – 5: 2000 Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera
dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle
facciate.
Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n) caratterizza
la capacità di un solaio realizzato in opera di abbattere i rumori impattivi
(di calpestio).
Si valuta in sostanza azionando una macchina per il calpestio sul solaio da
analizzare e misurando il livello di rumore percepito in un altro ambiente (in
genere l’ambiente sottostante).
Di conseguenza più basso è il livello di rumore misurato migliori sono le
prestazioni di isolamento del solaio.
Per la definizione del potere fonoisolante apparente nel DPCM si fa riferimento
alle indicazioni riportate nella norma EN ISO 140-6: 1996. Tale norma però
riguarda la misurazione in laboratorio dell'isolamento dal rumore di
calpestio di solai.
Attualmente il riferimento normativo corretto per misurare in opera di L’n è
la norma:
UNI EN ISO 140 – 7: 2000 Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera
dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai.
LASmax
Per misurare il livello di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento
discontinuo il DPCM richiede di utilizzare il parametro Livello massimo di
pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow. (LASmax).
Si tratta quindi di misurare il picco massimo (max) di rumore prodotto da un
impianto.
LAeq
Per misurare il livello di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento
continuo il DPCM richiede di utilizzare il parametro Livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq).
Si tratta quindi di misurare il livello continuo di rumore prodotto dall’impianto.
Misurazione del rumore prodotto da impianti tecnologici
Per la misurazione del rumore prodotto da impianti viene segnalato che le
misure devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è
più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si
origina.
Il DPCM non indica alcuna norma tecnica per la misurazione di
tali parametri.
Ad oggi alcuni documenti di riferimento sono le norme:
-
UNI 8199/1998 “Acustica – Collaudo acustico degli
impianti di climatizzazione e ventilazione –Linee guida contrattuali e
modalità di misurazione”;
-
UNI EN ISO 10052/2005 “Acustica - Misurazioni in opera
dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della
rumorosità degli impianti - Metodo di controllo”;
-
UNI EN ISO 16032/2005 “Acustica – Misurazione del
livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo
tecnico progettuale”;
Alcune indicazioni in merito alle tecniche di misura sono
riportati nella Circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici del 27
maggio 2003.
Indici di valutazione
Le grandezze misurate (R’, D2mnT, L’n) variano al variare della
frequenza considerata (Hz). In particolare vengono misurate le prestazioni di
isolamento per 16 bande di frequenza differenti da 100 Hz a 3150 Hz. Esistono
apposite procedure definite da norme tecniche per “mediare” questi 16 valori
ed ottenere un unico “indice di valutazione”. (R’w, D2mnTw, L’nw).
Per il calcolo dell’indice di potere fonoisolante apparente (R’w), dell’indice
di isolamento acustico di facciata (D2mnTw) e dell’indice del livello di
rumore di calpestio dei solai normalizzato (L’nw) il DPCM fa riferimento alle
indicazioni riportate nella norma UNI 8270: 1987, parte 7.
Tale norma ad oggi è stata ritirata.
Attualmente il riferimento normativo è:
UNI EN ISO 717 – 1: Acustica - Valutazione dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Isolamento di rumori aerei (per
il calcolo di R‘w e D2mnTw);
UNI EN ISO 717 – 2: Acustica - Valutazione dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Isolamento dai rumori di
calpestio (per il calcolo di L‘nw).
Si annota che i due metodi di calcolo in sostanza differiscono
molto poco uno dall’altro. Il metodo della UNI 8270 permette di calcolare l’indice
di valutazione con uno scarto di 0,5 dB. Il metodo proposto dalla UNI EN ISO 717
-1 invece permette uno scarto di 1 dB.
Valori limite
L’art. 3 precisa che i valori limite da rispettare sono quelli
riportati nella tabella.
I valori di R’w e D2mnTw e L’nw sono da intendersi come
valori minimi consentiti.
I valori di L’nw, LASmax e LAeq sono da intendersi come valori
massimi consentiti.
I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti
unità immobiliari.
I valori di D2mnTw sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti
abitativi e l’esterno.
I valori di L’nw sono riferiti a elementi di separazioni tra differenti
ambienti abitativi.
Considerazioni sulle “unità immobiliari”
Di seguito si riportano due definizioni ricavate dalla
legislazione nazionale in merito alle “unità immobiliari”.
D. M. LL. PP. 14 giugno 1989, n. 236. (NB precedente al DPCM
5-12-1997)
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
Art. 2 commi b) e c):
Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e
definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
Per unità immobiliare si intende una unità ambientale
suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali
funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D.M. 2 gennaio 1998, n° 28 (NB successivo al DPCM 5-12-1997)
“Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto
dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale”:
Art. 2
L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di
fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area,
che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita'
di autonomia funzionale e reddituale.
Considerate le definizioni sopra riportate resta non chiara l’applicabilità
dei valori di R’w riportati nel Decreto per quanto riguarda i muri divisori
tra due differenti aule scolastiche o tra due differenti camere di ospedale.
Per quanto riguarda la verifica dell’isolamento acustico di
facciata le misurazioni devono essere eseguite per i singoli ambienti abitativi
(sala, camera da letto, ecc.).
Nel caso la facciata esaminata present i una bocchetta di
aerazione non ostruita della superficie minima di 100 cm2, come ad esempio nei
locali cucina dove siano installati apparecchi a fiamma libera, diventa
praticamente impossibile rispettare i parametri definiti nel DPCM.
Per “aggirare il problema” è possibile non considerare i
locali cucina come “ambienti abitativi”. In tal caso non sarà necessario
effettuare le misure. Nel caso si stiano considerando dei monolocali con angolo
cottura il problema rimane aperto.
In merito ai rumori di calpestio le misurazioni devono essere
eseguite tra differenti ambienti abitativi. Non è definito nel DPCM se gli
ambienti abitativi in cui effettuare le misure debbano appartenere a differenti
unità immobiliari o meno. Si segnala che la misurazione in opera del livello di
rumore di calpestio all’interno della medesima unità immobiliare può
risultare in alcuni casi particolarmente complicato a causa del fatto che gli
ambienti possono essere tra loro collegati da vani scale o altri “ponti
acustici”.
Infine, anche per i rumori da impianti non è definito nel DPCM
se gli ambienti abitativi in cui effettuare le misure debbano appartenere a
differenti unità immobiliari o meno. Si segnala che il rispetto dei requisiti
acustici all’interno della medesima unità immobiliare può risultare in
alcuni casi particolarmente complicato.
Considerazioni sull’isolamento acustico di facciata
Si evidenzia che i valori di isolamento acustico di facciata
definiti dal DPCM sono indipendenti dai livelli di rumore presenti all’esterno
dell’edificio da realizzare. Di conseguenza i valori prescritti sono da
considerarsi come valori “minimi” che l’edificio deve possedere.
Nel caso l’immobile venga realizzato in prossimità di opere
potenzialmente rumorose la L. 447 del 1995 (Legge quadro sull’acustica) all’art.
8 richiede che venga effettuata una valutazione di “clima acustico dell’area”.
Tale valutazione ha lo scopo di analizzare i livelli di rumore presenti e, se
necessario, prescrivere adeguati interventi di mitigazione dei rumori. In
particolare si può intervenire prescrivendo isolamenti di facciata superiori a
quelli definiti nel DPCM 5-12-1997.
Conoscendo il livello di rumore esterno e ipotizzando un livello
massimo di rumore interno all’edificio, il tecnico può stimare il valore
minimo dell’isolamento acustico di facciata.
Ad oggi però non esiste alcuna legge che prescriva
compiutamente i valori massimi di rumore consentiti all’interno degli ambienti
abitativi. Alcune indicazioni sono riportate agli artt. 4 e 5 del DPR 18
novembre 1998, n. 459 (per il traffico ferroviario) ed all’art. 6 del DPR 30
marzo 2004, n. 142 (per il traffico veicolare).
In particolare vengono stabiliti i seguenti valori limite di
livello sonoro equivalente da misurarsi a centro della stanza, a finestre
chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:
-
35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
-
40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
-
45 dB(A) Leq diurno per le scuole;
Non esistendo altri riferimenti il tecnico potrà basarsi sui va
lori prescritti eventualmente da Comuni o ARPA competente per il territorio.
Ulteriori indicazioni sono riportate nel norma tecnica UNI 8199 – 1998 “Collaudo
acustico impianti di climatizzazione e ventilazione”.
Al paragrafo 7 nel prospetto 2 vengono riportati valori massimi
di livello di rumore (LAeq) per varie destinazioni d’uso dei locali. Ad
esempio:
Civili abitazioni:
Uffici:
Infine si evidenzia comunque che i livelli di isolamento di
facciata definiti nel DPCM sono già piuttosto elevati, in particolare per
quanto riguarda le facciate degli edifici scolastici.
Considerazioni sull’isolamento acustico ai rumori di calpestio
Per quanto riguarda i limiti prescritti per L’nw non è
chiarito nel Decreto se gli stessi siano riferiti ai solai “a soffitto” o ai
solai “a pavimento” degli ambienti abitativi esaminati.
Si ritiene che i valori prescritti abbiano senso solo se si
considera il solaio “a pavimento” dell’ambiente in esame. Ad esempio è
ragionevole che il “pavimento” di un ambiente destinato ad uffici (55 dB)
abbia un limite di calpestio più restrittivo del “pavimento” di un ambiente
destinato a residenza (63 dB). La considerazione nasce dal fatto che si
presuppone che in un ufficio le persone “camminino di più” che in una
residenza.
Considerazioni sull’isolamento acustico ai rumori generati
dagli impianti
Per quanto riguarda i limiti di rumore degli impianti a
funzionamento continuo si evidenzia che la tabella riporta limiti differenti da
quelli prescritti al paragrafo “Rumore prodotto dagli impianti tecnologici”
incluso nell’Allegato A. In tale paragrafo è segnalato che :
indipendentemente dalla destinazione d’uso degli ambienti
considerati.
In merito a quali valori vadano applicati sono stati espressi
pareri discordanti su due differenti circolari esplicative:
Il Ministero dell’Ambiente nella circolare del 9 marzo 1999
sembra far riferimento ai valori riportati nel paragrafo suddetto.
Il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici nella circolare del
27 maggio 2003 fa riferimento ai valori riportati in tabella.
Considerazioni sul tempo di riverberazione
A riguardo del tempo di riverberazione, in una nota a margine
della tabella B, il DPCM indica i valori massimi di tale parametro per gli
ambienti interni ad edifici scolastici. In particolare si fa riferimento a
quanto indicato nella Circolare del Ministero dei Lavo ri Pubblici n° 3150 del
22 maggio 1967: “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici”.
La Circolare, essendo richiamata in un DPCM, assume valore di
legge.
In tale documento si legge che:
“La media dei tempi di riverberazione misurati alle
frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz, non deve superare 1,2 sec. ad aula
arredata, con la presenza di due persone al massimo.
Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non
debbano essere utilizzate come auditorio) non deve superare 2,2 sec”.
Entrata in vigore
Il Decreto è entrato in vigore il 20 febbraio 1998 dopo 60 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per gli edifici realizzati precedentemente a tale data vanno applicate le
eventuali prescrizioni riportate all’interno di normative locali (Regolamenti
edilizi ecc.).
Rientrano nell’applicazione del Decreto tutti gli edifici per i quali sia
stata rilasciata Concessione Edilizia (o altra autorizzazione prevista) dopo il
20 febbraio 1998 (cfr. Circ. Min. Ambiente del 9 marzo 1999).
CONSIDERAZIONI ANIT SUL DPCM 5-12-1997
Normativa Locale
I valori limite imposti dal DPCM 5-12-1997 sono da considerarsi come valori
“minimi” da rispettare. Regolamenti edilizi locali o regolamenti regionali
possono prescrivere limiti più severi.
Come fare per calcolare i requisiti acustici passivi degli
edifici.
I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere calcolati
basandosi sulle indicazioni riportate nelle norme tecniche serie UNI EN 12354 e
sul rapporto tecnico UNI TR 11175.
Tali documenti riportano i metodi per calcolare:
-
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti (R’w);
-
Isolamento acustico al calpestio tra ambient i (L’nw);
-
Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea (D2mnTw);
Tra le UNI EN 12354 ed il Rapporto Tecnico UNI esistono alcune
sostanziali differenze.
Le UNI EN 12354 sono state elaborate in sede CEN, si riferiscono
a tipologie costruttive tipiche Nord Europa ed i modelli di calcoli descritti
richiedono dati di ingresso difficilmente reperibili. Il Rapporto Tecnico UNI
invece, che si base sul metodo di calcolo semplificato proposto nelle UNI EN
12354, è stato elaborato basandosi su tecnologie edilizie tipiche del nostro
Paese e soprattutto presenta in appendice un’ampia banca dati contenente le
prestazioni acustiche di strutture edilizie “nazionali”.
In merito al calcolo dei requisiti acustici passivi si segnala
che i risultati riportati sui certificati di laboratorio, i quali sono i dati
più rappresentativi da inserire nei modelli di calcolo, devono essere
considerati con le dovute cautele. Eventuali difformità tra le pareti testate
in laboratorio e le pareti realizzate in opera possono generare sensibili
scostamenti tra calcoli previsionali e le prestazioni riscontrate in opera.
Attualmente non esistono norme tecniche che forniscano metodi
per calcolare il livello di rumore degli impianti. Per dare indicazioni in
merito ci si può basare sui metodi di calcolo reperibili nelle bibliografia
tecnica di riferimento (ad es. “L’attenuazione del rumore” di Ian Sharland)
e/o fornendo indicazioni di corretta posa in opera.
Chi può redigere le relazioni di calcolo riguardanti i
requisiti acustici passivi?
Nel DPCM non è indicato chi possa realizzare le relazioni di calcolo
previsionale dei requisiti acustici passivi. Alcuni Regolamenti locali (cfr. ad
esempio DGR n° 896 del 24-06-2003 Regione Marche) richiedono esplicitamente che
le relazioni vengano redatte da Tecnici Competenti in acustica ambientale. Anche
la Regione Umbria nella L.R. n° 8 del 6-6-2002 all’art. 15 imponeva le
medesime prescrizioni. Tale Regione però, su richiesta degli Ordini
Professionali, ha recentemente approvato un nuovo documento a modifica della
Legge, il quale permette a qualsiasi progettista di redigere le relazioni di
calcolo.
Infine si segnala che una Circolare del Ministero dell’Ambiente
indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno del 28
maggio 1998 sembra “chiarire” che anche il “progettista edile,
ancorché non abilitato come Tecnico Competente” può redigere tali
relazioni.
Per quanto riguarda invece le prove acustiche in opera, le
stesse dovranno essere necessariamente eseguite da Tecnici Competenti in
acustica ambientale per avere validità legale.
Responsabilità
Nel caso che un edificio di nuova costruzione non rispetti i valori definiti
nel DPCM 5-12-1997 la responsabilità può ricadere su diversi soggetti.
-
Il progettista (nel caso non abbia considerato attentamente
tali parametri in fase di progettazione).
-
Il costruttore (nel caso abbia costruito in maniera non
conforme al progetto acustico o nel caso non si sia preoccupato di
verificare il rispetto dei requisiti nel progetto).
-
Il Comune (nel caso non abbia richiesto la verifica dei
parametri definiti da una legge nazionale).
-
Il committente stesso (nel caso non si sia preoccupato di
richiedere la verifica dei parametri alle figure citate in precedenza e
decida successivamente di rivendere a terzi il proprio immobile).
Come procedere
Come si deve procedere quindi per realizzare un edificio che rispetti i
requisiti acustici definiti nel DPCM? È necessario considerare attentamente il
problema fin dalla fase di progettazione ed eseguire misurazioni acustiche in
corso d’opera e a fine lavori.
Di seguito si riporta un elenco indicativo di “chi deve fare
cosa”.
Il Comune
Il Comune è il primo soggetto che deve preoccuparsi dell’avvenuta
applicazione del DPCM 5-12-1997. Per evitare inadempienze ingiustificate è
quindi necessario che i tecnici comunali siano a conoscenza dell’esistenza
della Legge e dei parametri in essa definiti.
Il DPCM 5-12-1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali e nemmeno ad
effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i
requisiti acustici vengano rispettati in opera.
È quindi facoltà del Comune definire le modalità con cui il costruttore debba
certificare l’avvenuto rispetto della normativa, ricordando però che la sola
relazione di calcolo previsionale non è garanzia del raggiungimento della
prestazione in opera.
Considerata l’oggettiva difficoltà di eseguire misurazioni
fonometriche in opera per tutti gli ambienti abitativi di un edificio, sarà
facoltà del Comune definire eventuali indicazioni in merito a quali e quante
misurazioni effettuare.
Il progettista
Durante la fase di progettazione è necessario realizzare un progetto
acustico preventivo seguendo le indicazioni riportate nelle norme tecniche di
riferimento (UNI EN 12354, UNI TR 11175).
Per garantire una adeguata protezione dai rumori da impianti, dovrà essere
progettata anche l’integrazione impiantistica (appositi cavedi per gli
scarichi ecc.).
Ogni edificio ha caratteristiche proprie. È quindi necessario realizzare
relazioni particolareggiate all’interno delle quali inserire tutte le
necessarie indicazioni di corretta posa in opera.
Una relazione tecnica basata su indicazioni generiche quali l’adozione di
pacchetti tipo (“soluzioni conformi”), difficilmente potrà garantire il
rispetto dei requisiti acustici passivi in opera.
Il costruttore
Durante la realizzazione dell’opera è necessario seguire
scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nel progetto acustico. Eventuali
difformità dalle prescrizioni (variazioni di materiali in corso d’opera) o
dubbi in merito alla posa dei sistemi edilizi, dovranno essere valutate con il
progettista acustico.
È inoltre opportuno realizzare delle misurazioni acustiche in corso d’opera.
Tali misure, anche se piuttosto complicate da eseguire in quanto in genere
richiedono la realizzazione di apposite camere tipo, permettono di evidenziare
eventuali errori di posa in opera.
Al termine dei lavori è opportuno eseguire le misurazioni fonometriche ad
edificio ultimato.
Tali documenti potranno essere utilizzati all’atto della vendita come
attestati di conformità.
Il committente
Per essere sicuri che l’edificio ultimato rispetti i requisiti
acustici passivi definiti nel DPCM 5-12-1997 il committente potrà semplicemente
richiedere al costruttore di visionare i relativi certificati di prova in opera.
In mancanza degli stessi sarà suo interesse richiedere un documento che attesti
comunque il rispetto di tali parametri.
Si segnala che il D.L. 20 giugno 2005 n° 122 “Disposizioni per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della
legge 2 agosto 2004, n. 210.”, all’art. 4 impone al costruttore di consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza
assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto
dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo
1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita o di assegnazione.
Contenziosi in Tribunale
Nel caso vi sia il sospetto che i requisiti acustici non siano stati
rispettati è consigliabile procedere interpellando in primo luogo il
costruttore stesso il quale dovrebbe fornire tutte le relative informazioni in
merito.
Successivamente è possibile procedere realizzando delle misurazioni
fonometriche in opera.
Perché le stesse abbiano valore legale è necessario che vengano realizzate da
un Tecnico Competente in acustica Ambientale. Gli elenchi regionali dei Tecnici
Competenti possono essere reperiti sui siti internet delle Regioni.
Estratto ANIT - maggio 2006 www.anit.it
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