ACUSTICA AMBIENTALE
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Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Regione Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Aggiornamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 102 del 26.06.2006.

Per le istanze presentate fino al 26.06.2006 il riconoscimento della figura di "Tecnico Competente" va fatto secondo quanto stabilito dalla DDG n. 571/2003 (DDG n. 766/2006)  vedi >>

 

ALLEGATO A: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

SEZIONE 1: QUADRO NORMATIVO

La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" (così come modificata dalla Legge n. 426 del 1998 e integrata dal DPCM 31.03.98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere svolta da chi possiede gli idonei requisiti previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2, comma 7 della Legge n. 447 del 1995) e che la domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art.1 comma 2 del DPCM 31.03.98).

La Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" prevede, all’art. 4, che la Regione adotti le disposizioni attuative della Legge n. 447 del 1995 e, in particolare, individui le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della Legge n. 447.

L’art. 81, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

Con nota del 22.04.02, n. 6153 il Direttore dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. n. 11 del 2001 sopra citata.

SEZIONE 2: CHI E’ IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

La qualifica di "tecnico competente" è necessaria per svolgere interventi professionali relativi alla misurazione del rumore, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.

In particolare la figura del "tecnico competente" risulta idonea a:

  • realizzare tutti i tipi di misura sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
  • valutare i limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l’incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
  • proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
  • predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
  • gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione.

SEZIONE 3: REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO

Possono presentare domanda per svolgere l’attività di "tecnico competente" di cui all’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 i soggetti residenti nella regione del Veneto che sono in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico e che svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario oppure coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della Legge n. 447, almeno cinque anni di attività nell’ambito dell’acustica ambientale.

Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti interventi (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98):

  • misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
  • proposte di zonizzazione acustica;
  • redazione di piani di risanamento.

Per attività non occasionale si intende l’effettuazione di almeno 5 prestazioni per anno solare nel campo dell’acustica ambientale per almeno due anni nel caso dei soggetti in possesso di laurea o diploma universitario e per almeno quattro anni nel caso dei soggetti in possesso di diploma di maturità tecnica tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte. Gli anni utili al conseguimento dell’attestato di tecnico sono gli ultimi quattro per i diplomati o due per i laureati o possessori di diploma di laurea, a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le misurazioni acustiche previste dal DL 277/91, il collaudo in opera o le stime previsionali dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05.12.97, le verifiche connesse agli indici di confort relativi all’acustica architettonica e le altre attività in campo acustico non rientranti nell’acustica ambientale hanno valenza integrativa, in quanto non vanno a sostituire gli anni utili di attività.

Saranno ammesse le richieste di iscrizione dei soggetti che, pur non avendo svolto per ogni singola annualità un numero sufficiente di interventi, presentano un totale di lavori pari a 10 nel caso dei laureati e pari a 20 nel caso dei diplomati con la condizione che per ogni anno solare sia stato effettuato almeno un intervento (nel caso dei laureati) o almeno due interventi (nel caso dei diplomati) nell’ambito dell’acustica ambientale; in questo caso gli anni di attività considerati al fine del raggiungimento dei requisiti formativi sono conteggiati a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le conoscenze necessarie all’esercizio dell’attività di tecnico competente possono essere acquisite attraverso l’affiancamento a tecnici regolarmente iscritti all’elenco regionale e/o attraverso l’attività svolta alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali anche con periodi di stage e/o frequenza volontaria e/o - in parte - attraverso percorsi formativi quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di aggiornamento post diploma di elevato livello tecnico-scientifico che possiedano le caratteristiche definite nell’Allegato B. Un corso annuale della durata minima di 180 ore viene conteggiato come un anno di attività svolta nel campo dell’acustica per i laureati e come due anni di attività svolta nel campo dell’acustica per i diplomati. I corsi già attivatati alla data di entrata in vigore della presente delibera di almeno 100 ore e che presentano i requisiti di cui all’allegato tecnico della delibera ARPAV n. 571 del 2003 sono ritenuti validi ai fini della riduzione degli anni di attività utili al riconoscimento della figura di tecnico competente.

SEZIONE 4: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Per richiedere il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco regionale è necessario presentare domanda in carta semplice con firma in originale (fac-simile in allegato 1/A) agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV con sede a Verona in via Dominutti Basso Acquar - 37135 indicando sulla busta la dicitura "tecnici competenti in acustica". La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà come autocertificazione per le informazioni di sintesi trasmesse relative alle attività svolte ed una informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e va integrata con i seguenti documenti:

  • copia della carta d’identità;

  • copia in carta semplice del titolo di studio.

Per ogni lavoro svolto nel campo dell’acustica ambientale è richiesta opportuna documentazione (relazione tecnica o descrizione dettagliata dell’attività svolta) che consenta di effettuare una adeguata valutazione delle prestazioni effettuate. Inoltre, per ogni lavoro svolto, devono essere dichiarate le informazioni richieste all’allegato 2/A di seguito indicate:

  • la data d’inizio e il periodo della prestazione resa;

  • il luogo oggetto di studio;

  • l’ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni con indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico;

  • indicazione del tipo di prestazione resa;

  • nominativo e riferimenti del tecnico competente con il quale è stata svolta la prestazione.

La documentazione trasmessa e le informazioni in essa contenute saranno considerate esclusivamente ai fini dell’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per accedere all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale. Le eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nell’ambito delle suddette istruttorie saranno condotte con il solo obbiettivo di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione e riferite all’effettiva attività svolta dal candidato tecnico.

E’ inoltre necessario fornire il nominativo ed il numero di iscrizione nell’elenco del tecnico competente in collaborazione con il quale o la struttura pubblica alle dipendenze della quale le prestazioni sono state svolte. Il tecnico competente, già iscritto all’elenco regionale, deve attestare - per ogni prestazione realizzata - l’effettiva collaborazione professionale svolta con il candidato tecnico.

Per ogni singola prestazione svolta - al fine di valutare le esperienze formative acquisite - saranno considerati i seguenti argomenti di carattere generale:

  • l’attività relativa alle campagne di misura fonometriche;

  • il tipo di elaborazione eseguita sui dati rilevati;

  • le tecniche di calcolo previsionale adottate.

A titolo informativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali attività e operazioni valutate per gli argomenti trattati in ogni prestazione:

Prospetto I

ARGOMENTI

ATTIVITA’

I: Campagne di misura

Tempi di riferimento, tempi di osservazione e tempi di misura
Numero di punti di misura

II: Elaborazione dei dati

 

Valutazione del criterio differenziale
Valutazioni delle componenti tonali
Valutazioni delle componenti impulsive
Scorpori di quote di rumorosità, elaborazioni statistiche avanzate, etc…
III: Modellistica previsionale Utilizzo di dati certificati, adozione di dati bibliografici, etc…
Adozione di tecniche di calcolo previsionale semplificate
Adozione di tecniche di calcolo previsionale complesse (software di mappatura, etc…)
Adozione di tecniche di calcolo previsionale specifiche (norme tecniche, etc…)
Valutazione dei requisiti acustici passivi dei fabbricati
Progettazione sistemi di mitigazione acustica (passivi, attivi, incapsulaggi, barriere, etc…)

L’aspirante tecnico dovrà esibire competenze su tutti gli argomenti riportati nel prospetto precedente (Prospetto I) mostrando (attraverso la documentazione trasmessa) d’aver effettivamente svolto un congruo ed eterogeneo insieme di attività per ogni argomento.

La presenza di prestazioni che mostrino significative inesattezze o che siano basate su analisi non idonee alla problematica ambientale affrontata costituisce elemento sufficiente al mancato riconoscimento del candidato tecnico competente.

Il prospetto seguente (Prospetto II) riporta in sintesi le indicazioni che regolano l’iscrizione all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica:

Prospetto II: Requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco regionale dei tecnici competenti

Possessori di diploma di scuola media superiore

Possessori di diploma di laurea (triennale) o di laurea (vecchio o nuovo ordinamento)

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

       
4 anni di attività continuativa (*) 2 anni di attività continuativa (*) 2 anni di attività continuativa (*) 1 anno di attività (*)
  +   +
  Corso di perfezionamento (**) di almeno 180 ore dall’elevato contenuto tecnico scientifico   Corso di perfezionamento (**) di almeno 180 ore dall’elevato contenuto tecnico scientifico
(*) Almeno cinque lavori all’anno tenuto conto anche della qualità degli stessi.
(**) Le caratteristiche e il contenuto del corso devono rispondere ai requisiti indicati nell’Allegato B.

 

Le domande pervenute agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV saranno valutate entro un termine di n. 60 giorni lavorativi dal ricevimento. Se necessario verrà richiesta al soggetto con raccomandata eventuale documentazione integrativa (a sua volta valutata entro un termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento). A istruttoria conclusa e in caso di idonei requisiti si invierà un attestato di riconoscimento con indicazione del numero di riferimento progressivo dell’iscritto. Il ricevimento di tale attestato permetterà all’iscritto di esercitare a tutti gli effetti la propria attività.

Le domande di soggetti le cui caratteristiche risulteranno, a seguito di valutazione della documentazione integrativa, insufficienti o non idonee saranno tenute in sospeso e l’iscrizione all’elenco sarà subordinata all’integrazione dell’istanza mediante invio di regolare documentazione, una volta maturati i requisiti necessari.

Con cadenza annuale verrà approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARPAV e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l’elenco aggiornato in questione.

Si provvederà inoltre ad organizzare sul sito internet dell’Agenzia (www.arpa.veneto.it) una sezione dedicata ai tecnici competenti dove poter consultare gli elenchi e reperire la modulistica necessaria per l’iscrizione.

 

SEZIONE 5: PUBBLICI DIPENDENTI

Le attività di tecnico competente possono essere svolte da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale alla data di entrata in vigore della Legge n. 447. In tal caso è possibile continuare a svolgere la propria attività all’interno della struttura territoriale di appartenenza.

Il personale in servizio presso le strutture pubbliche e non ancora in possesso del titolo di tecnico competente, può svolgere attività nell’ambito dei controlli sull’inquinamento acustico di competenza dell’ente secondo le procedure adottate dall’ente stesso e sotto la responsabilità di un tecnico competente appartenente alle medesima struttura.

I pubblici dipendenti che alla data di entrata in vigore della Legge n. 447 non svolgevano attività nel campo dell’acustica o che intendano svolgere attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d’istituto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM 31.03.98, devono, parimenti ai soggetti privati, presentare domanda ad ARPAV allegando tutta la documentazione di cui alla sezione 4 del presente allegato per essere riconosciuti tecnici competenti a tutti gli effetti e svolgere l’attività del caso.

SEZIONE 6: RACCOMANDAZIONI

Al fine di garantire costanza e qualità del servizio effettuato da parte del tecnico competente in acustica si raccomanda, vista la rapida evoluzione di una materia soggetta a continui mutamenti normativi e legislativi, la partecipazione ad attività formative quali corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale di tipo universitario oppure organizzati da enti strutturati o organismi rappresentanti di categorie professionali.

 

 

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