Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Aggiornamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV
n. 102 del 26.06.2006.
Per le istanze presentate fino al 26.06.2006 il
riconoscimento della figura di "Tecnico Competente" va fatto secondo
quanto stabilito dalla DDG n. 571/2003 (DDG n. 766/2006)
vedi
>>
ALLEGATO A: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
SEZIONE 1: QUADRO NORMATIVO
La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento
acustico" (così come modificata dalla Legge n. 426 del 1998 e integrata
dal DPCM 31.03.98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere
svolta da chi possiede gli idonei requisiti previa presentazione di apposita
domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2,
comma 7 della Legge n. 447 del 1995) e che la domanda deve essere redatta
secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art.1 comma 2 del DPCM
31.03.98).
La Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in
materia di inquinamento acustico" prevede, all’art. 4, che la Regione
adotti le disposizioni attuative della Legge n. 447 del 1995 e, in particolare,
individui le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai
sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della Legge n. 447.
L’art. 81, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112", stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla
formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai
commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
Con nota del 22.04.02, n. 6153 il Direttore dell’Area
Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici
all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. n. 11 del 2001
sopra citata.
SEZIONE 2: CHI E’ IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
La qualifica di "tecnico competente" è necessaria
per svolgere interventi professionali relativi alla misurazione del rumore,
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere
piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.
In particolare la figura del "tecnico competente"
risulta idonea a:
- realizzare tutti i tipi di
misura sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
- valutare i limiti di
legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l’incertezza
di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare
elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare
tecniche di calcolo previsionale;
- proporre interventi
correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
- predisporre
classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di
programmazione del territorio;
- gestire i programmi di
intervento a livello urbano e territoriale per progettare piani di risanamento
e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione.
SEZIONE 3: REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO
Possono presentare domanda per svolgere l’attività di
"tecnico competente" di cui all’articolo 2 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447 i soggetti residenti nella regione del Veneto che sono in possesso
del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma
universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo
scientifico e che svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica
ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i
laureati o per i titolari di diploma universitario oppure coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data
di entrata in vigore della Legge n. 447, almeno cinque anni di attività nell’ambito
dell’acustica ambientale.
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si
intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative ad almeno uno
dei seguenti interventi (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98):
- misure in ambiente esterno
ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati
ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione
acustica;
- redazione di piani di
risanamento.
Per attività non occasionale si intende l’effettuazione di
almeno 5 prestazioni per
anno solare nel campo dell’acustica
ambientale per almeno due anni nel caso dei soggetti in possesso di laurea o
diploma universitario e per almeno quattro anni nel caso dei soggetti in
possesso di diploma di maturità tecnica tenendo conto della durata e/o della
rilevanza delle prestazioni svolte. Gli anni utili al conseguimento dell’attestato
di tecnico sono gli ultimi quattro per i diplomati o due per i laureati o
possessori di diploma di laurea, a partire dalla data di presentazione della
domanda.
Le misurazioni acustiche previste dal DL 277/91, il collaudo
in opera o le stime previsionali dei requisiti acustici passivi degli edifici ai
sensi del DPCM 05.12.97, le verifiche connesse agli indici di confort relativi
all’acustica architettonica e le altre attività in campo acustico non
rientranti nell’acustica ambientale hanno valenza integrativa, in quanto non
vanno a sostituire gli anni utili di attività.
Saranno ammesse le richieste di iscrizione dei soggetti che,
pur non avendo svolto per ogni singola annualità un numero sufficiente di
interventi, presentano un totale di lavori pari a 10 nel caso dei laureati e
pari a 20 nel caso dei diplomati con la condizione che per ogni anno solare sia
stato effettuato almeno un intervento (nel caso dei laureati) o almeno due
interventi (nel caso dei diplomati) nell’ambito dell’acustica ambientale; in questo caso gli
anni di attività considerati al fine del raggiungimento dei requisiti formativi
sono conteggiati a partire dalla data di presentazione della domanda.
Le conoscenze necessarie all’esercizio dell’attività di
tecnico competente possono essere acquisite attraverso l’affiancamento a
tecnici regolarmente iscritti all’elenco regionale e/o attraverso l’attività
svolta alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali anche con periodi
di stage e/o frequenza volontaria e/o - in parte - attraverso percorsi formativi
quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di
aggiornamento post diploma di elevato livello tecnico-scientifico che possiedano
le caratteristiche definite nell’Allegato B. Un corso annuale della durata
minima di 180 ore viene conteggiato come un anno di attività svolta nel campo
dell’acustica per i laureati e come due anni di attività svolta nel campo
dell’acustica per i diplomati. I corsi già attivatati alla data di entrata in
vigore della presente delibera di almeno 100 ore e che presentano i requisiti di
cui all’allegato tecnico della delibera ARPAV n. 571 del 2003 sono ritenuti
validi ai fini della riduzione degli anni di attività utili al riconoscimento
della figura di tecnico competente.
SEZIONE 4: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA
Per richiedere il riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica ambientale ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco
regionale è necessario presentare domanda in carta semplice con firma in
originale (fac-simile in allegato 1/A) agli uffici dell’Osservatorio Regionale
Agenti Fisici dell’ARPAV con sede a Verona in via Dominutti Basso Acquar -
37135 indicando sulla busta la dicitura "tecnici
competenti in acustica". La domanda contiene una
dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà come autocertificazione per
le informazioni di sintesi trasmesse relative alle attività svolte ed una
informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D. L.gs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e va integrata con i
seguenti documenti:
Per ogni lavoro svolto nel campo dell’acustica ambientale
è richiesta opportuna documentazione (relazione tecnica o descrizione
dettagliata dell’attività svolta) che consenta di effettuare una adeguata
valutazione delle prestazioni effettuate. Inoltre, per ogni lavoro svolto,
devono essere dichiarate le informazioni richieste all’allegato 2/A di seguito
indicate:
-
la data d’inizio e il periodo della prestazione
resa;
-
il luogo oggetto di studio;
-
l’ente o il soggetto committente/beneficiario
delle prestazioni con indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico;
-
indicazione del tipo di prestazione resa;
-
nominativo e riferimenti
del tecnico competente con il quale è stata svolta la prestazione.
La documentazione trasmessa e le informazioni in essa
contenute saranno considerate esclusivamente ai fini dell’attività
istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per accedere all’elenco
regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale. Le eventuali
ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nell’ambito delle suddette
istruttorie saranno condotte con il solo obbiettivo di accertare la
veridicità delle informazioni riportate nella documentazione e riferite all’effettiva
attività svolta dal candidato tecnico.
E’ inoltre necessario fornire il nominativo ed il numero
di iscrizione nell’elenco del tecnico competente in collaborazione con il
quale o la struttura pubblica alle dipendenze della quale le prestazioni sono
state svolte. Il tecnico competente, già iscritto all’elenco regionale,
deve attestare - per ogni prestazione realizzata - l’effettiva
collaborazione professionale svolta con il candidato tecnico.
Per ogni singola prestazione svolta - al fine di valutare
le esperienze formative acquisite - saranno considerati i seguenti argomenti
di carattere generale:
-
l’attività relativa
alle campagne di misura fonometriche;
-
il tipo di elaborazione
eseguita sui dati rilevati;
-
le tecniche di calcolo
previsionale adottate.
A titolo informativo e non esaustivo si riportano di
seguito le principali attività e operazioni valutate per gli argomenti
trattati in ogni prestazione:
Prospetto I
ARGOMENTI |
ATTIVITA’ |
I: Campagne di misura |
Tempi di riferimento, tempi di osservazione e tempi di
misura
Numero di punti di misura |
II: Elaborazione dei dati
|
Valutazione del criterio differenziale
Valutazioni delle componenti tonali
Valutazioni delle componenti impulsive
Scorpori di quote di rumorosità, elaborazioni statistiche avanzate, etc… |
III: Modellistica previsionale |
Utilizzo di dati certificati, adozione di dati
bibliografici, etc…
Adozione di tecniche di calcolo previsionale semplificate
Adozione di tecniche di calcolo previsionale complesse
(software di mappatura, etc…)
Adozione di tecniche di calcolo previsionale specifiche
(norme tecniche, etc…)
Valutazione dei requisiti acustici passivi dei fabbricati
Progettazione sistemi di mitigazione acustica (passivi,
attivi, incapsulaggi, barriere, etc…) |
L’aspirante tecnico dovrà esibire competenze su tutti gli
argomenti riportati nel prospetto precedente (Prospetto I) mostrando (attraverso
la documentazione trasmessa) d’aver effettivamente svolto un congruo ed
eterogeneo insieme di attività per ogni argomento.
La presenza di prestazioni che mostrino significative
inesattezze o che siano basate su analisi non idonee alla problematica
ambientale affrontata costituisce elemento sufficiente al mancato riconoscimento
del candidato tecnico competente.
Il prospetto seguente (Prospetto II) riporta in sintesi le
indicazioni che regolano l’iscrizione all’elenco regionale dei tecnici
competenti in acustica:
Prospetto II: Requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco
regionale dei tecnici competenti
Possessori di diploma di scuola media superiore |
Possessori di diploma di laurea (triennale) o di laurea
(vecchio o nuovo ordinamento) |
ALTERNATIVA A |
ALTERNATIVA B |
ALTERNATIVA A |
ALTERNATIVA B |
|
|
|
|
4 anni di attività continuativa
(*) |
2 anni di attività continuativa
(*) |
2 anni di attività continuativa
(*) |
1 anno di attività (*) |
|
+ |
|
+ |
|
Corso di perfezionamento (**)
di almeno 180 ore dall’elevato contenuto tecnico scientifico |
|
Corso di perfezionamento (**)
di almeno 180 ore dall’elevato contenuto tecnico scientifico |
(*) Almeno cinque lavori all’anno tenuto conto anche
della qualità degli stessi.
(**) Le caratteristiche e il contenuto del corso devono
rispondere ai requisiti indicati nell’Allegato B. |
Le domande pervenute agli uffici dell’Osservatorio
Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV saranno valutate entro un termine di n. 60
giorni lavorativi dal ricevimento. Se necessario verrà richiesta al soggetto
con raccomandata eventuale documentazione integrativa (a sua volta valutata
entro un termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento). A istruttoria
conclusa e in caso di idonei requisiti si invierà un attestato di
riconoscimento con indicazione del numero di riferimento progressivo dell’iscritto.
Il ricevimento di tale attestato permetterà all’iscritto di esercitare a
tutti gli effetti la propria attività.
Le domande di soggetti le cui caratteristiche risulteranno, a
seguito di valutazione della documentazione integrativa, insufficienti o non
idonee saranno tenute in sospeso e l’iscrizione all’elenco sarà subordinata
all’integrazione dell’istanza mediante invio di regolare documentazione, una
volta maturati i requisiti necessari.
Con cadenza annuale verrà approvato con Deliberazione del
Direttore Generale dell’ARPAV e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto l’elenco aggiornato in questione.
Si provvederà inoltre ad organizzare sul sito internet dell’Agenzia
(www.arpa.veneto.it) una sezione dedicata ai tecnici competenti dove
poter consultare gli elenchi e reperire la modulistica necessaria per l’iscrizione.
SEZIONE 5: PUBBLICI DIPENDENTI
Le attività di tecnico competente possono essere svolte da
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività
nel campo dell’acustica ambientale alla data di entrata in vigore della Legge
n. 447. In tal caso è possibile continuare a svolgere la propria attività all’interno
della struttura territoriale di appartenenza.
Il personale in servizio presso le strutture pubbliche e non
ancora in possesso del titolo di tecnico competente, può svolgere attività
nell’ambito dei controlli sull’inquinamento acustico di competenza dell’ente
secondo le procedure adottate dall’ente stesso e sotto la responsabilità di
un tecnico competente appartenente alle medesima struttura.
I pubblici dipendenti che alla data di entrata in vigore
della Legge n. 447 non svolgevano attività nel campo dell’acustica o che
intendano svolgere attività in forma professionale al di fuori dello
svolgimento dei compiti d’istituto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM
31.03.98, devono, parimenti ai soggetti privati, presentare domanda ad ARPAV
allegando tutta la documentazione di cui alla sezione 4 del presente allegato
per essere riconosciuti tecnici competenti a tutti gli effetti e svolgere l’attività
del caso.
SEZIONE 6: RACCOMANDAZIONI
Al fine di garantire costanza e qualità del servizio
effettuato da parte del tecnico competente in acustica si raccomanda, vista la
rapida evoluzione di una materia soggetta a continui mutamenti normativi e
legislativi, la partecipazione ad attività formative quali corsi di
perfezionamento o aggiornamento professionale di tipo universitario oppure
organizzati da enti strutturati o organismi rappresentanti di categorie
professionali.
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