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Regione VenetoRiconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica AmbientaleDocumento approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV del 21.07.03, n.571, pubblicato su BUR Veneto 17.10.2003 n. 97. - Valevole solo per le istanze presentate fino al 26.06.2006 (DDG n. 766/2006) Per le istanze presentate dopo il 26.06.2006 il riconoscimento della figura di "Tecnico Competente" va fatto secondo quanto stabilito dalla DDG n. 102/2006 vedi >>
1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (così come modificata dalla Legge 426/1998 e integrata dal DPCM 31.03.98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere svolta da chi possiede gli idonei requisiti previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2, comma 7 della L. 447/95) e che la domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art.1, comma 2 del DPCM 31.03.98). La Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” prevede, all’art. 4, che la Regione adotti le disposizioni attuative della Legge 447/95 e, in particolare, individui le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della L.447/95. L’art. 81, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”, stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 2 della L.447/95. Con nota del 22.04.02, n. 6153 il Direttore dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. 11/01 sopra citata. 2 - CHI E’ IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE “Tecnico competente” è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo (art. 2, comma 6 della L.447/95). 3 - REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO RESIDENZA: primo requisito è la residenza nella regione del Veneto. TITOLO DI STUDIO E LAVORI SVOLTI: possono presentare domanda per svolgere l’attività di “tecnico competente” di cui all’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 i soggetti che sono in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico e che svolgono
attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario oppure coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della Legge 447/95, almeno 5 anni di attività.
Per attività non occasionale si intende l’effettuazione di almeno un intervento nel campo dell’acustica ambientale nel corso dell’anno solare, tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte. 4 - COME FARE DOMANDA Per richiedere il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco regionale è necessario presentare domanda in carta semplice con firma in originale (fac-simile in allegato 1/A) agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV con sede a Verona in via Dominutti/Basso Acquar – 37135 indicando sulla busta la dicitura “tecnici competenti in acustica”.
Le esperienze lavorative nel campo dell’acustica ambientale di cui al sezione 3 devono essere dichiarate a mezzo della produzione di tabella (fac-simile in allegato 1/B) dove indicare:
A tale elenco va allegata documentazione atta ad evidenziare l’avvenuta prestazione anche attraverso una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro o dal cliente per il quale è stata svolta l’attività. 5 - COME VIENE RICONOSCIUTA LA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA Le domande pervenute agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti
Fisici dell’ARPAV saranno valutate entro un termine di n. 30 giorni lavorativi dal ricevimento. Se necessario verrà richiesta al soggetto con raccomandata eventuale documentazione integrativa (a sua volta valutata entro un termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento). A istruttoria conclusa e in caso di idonei requisiti
si invierà un attestato di riconoscimento con indicazione del numero di riferimento progressivo dell’iscritto. Il ricevimento di tale attestato permetterà all’iscritto di esercitare a tutti gli effetti la propria attività. 6 - PUBBLICI DIPENDENTI Le attività di tecnico competente possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso
le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale alla data di entrata in vigore della Legge 26 ottobre 1995, n.
5447. In tal caso è possibile continuare a svolgere la propria attività all’interno della struttura territoriale di appartenenza.
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