Allegato I
Allegato I -
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (adeguato
al D.Lgs 311/06).
(Articolo 11)
1. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso
di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma
2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale:
a) alla determinazione dell’indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi),
ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite
che sono riportati nella pertinente tabella di
cui al punto 1 dell’allegato C al presente decreto;
b) al calcolo del rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti
superiore al valore limite calcolato con la formula:
ηg = (65
+ 3 · log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; per valori di Pn
superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per
il rendimento globale medio stagionale è pari a 74%;
c) alla verifica che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che
delimitano l’edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella
pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato C al presente
decreto.
2. Nei casi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c),
numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci
esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, si
applica quanto previsto ai punti seguenti;
a) Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, il
valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale
a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente
decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte
termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro
edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al
presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media
(parete corrente più ponte termico).
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero
previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri
componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto
2 dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale
di calcolo.
b) Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture
opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al
punto 3 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica
di riferimento.
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o
qualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei
ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella
tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto devono essere
rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte
termico).
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di
trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell’allegato
C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema
struttura-terreno.
c) Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure
trasparenti, comprensive dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati
nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell’allegato C al presente decreto.
3. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso
di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore, previsti all’articolo 3, comma 2,
lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si procede al calcolo del rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti
superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al presente
decreto. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o
uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo
8, comma 1, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella
quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i
relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di
classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si
vanno a realizzare.
In caso di installazione di impianti
termici individuali, o anche a seguito di decisione condominiale di dismissione
dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l’obbligo
di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando
il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei
singoli generatori di calore da installare nell’edificio, o dalla potenza
nominale dell’impianto termico preesistente, se superiore.
4. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso
di mera sostituzione di generatori di calore,
prevista all’ art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si intendono rispettate tutte
le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia,
incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti
condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a
combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico
pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula
90 + 2 · log Pn
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche
abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato
con la formula a
90 + 3 · log Pn
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è
fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica e energia
primaria 0,36 When. elettrica / When. primaria;
c) siano presenti,
salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la
non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che,
per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza
degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque
gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla
tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nei casi di
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
- essere pilotata da sonde di rilevamento
della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina
per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel
caso di impianti termici centralizzati;
- consentire la programmazione e la
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.
d) nel caso di installazioni di generatori
con potenza nominale del focolare maggiore del
valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica
dimensionale dell’impianto di riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori
di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta
equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire
contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di
comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono
essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente
installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
f) nel caso di sostituzione di generatori
di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della
stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione
sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se
la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora, nella mera sostituzione del
generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le
condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il
sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al
servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora
sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi
della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 4 può
applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni
previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che
abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza
termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 · log Pn dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente
a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione
che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 4, da allegare
alla relazione tecnica di cui al successivo comma 15, ove prevista, o alla
dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modifiche e integrazioni, correlata all’intervento, qualora le
autorità locali competenti si avvalgano dell’opzione di cui alla lettera g)
del comma precedente.
6. Nei casi previsti al comma 1, per
tutte le categorie degli edifici, così come classificati in base alla
destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie
trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile è inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se
gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti
fissati al comma 2 lettere a), b) e c) e sono rispettate le seguenti
prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore
con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile
nominale, maggiore o uguale a X + 2 · log Pn
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e X vale 90
nelle zone climatiche A, B e C e vale 93 nelle zone climatiche D, E e F. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a
400 kW;
b) la temperatura media del fluido
termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a
60 °C;
c) siano installati almeno una centralina
di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di
calore elettriche queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,
ηu, riferito all’energia primaria, maggiore
o uguale al valore limite calcolato con la formula a
90 + 3 · log Pn
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è
fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica e energia
primaria 0,36 When. elettrica / When. primaria.
In tal caso, all’edificio o porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria
limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.
7. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il
valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore o
uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali
e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente
esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in
base alla destinazione d’uso all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede
alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che
le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non
esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli
necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.
9. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in
base alla destinazione d’uso all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 e E.8, il
progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la
climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli
ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e
nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma
2, lettere a), b) e c), punto 1, quest’ultimo limitatamente alle
ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto
di calore per irraggiamento solare;
b) verifica, in tutte le zone climatiche
ad esclusione della F, per le località nelle quali
il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese
di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o
uguale a 290 W/m2, che il
valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali,
orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 kg/m2.
c) utilizza al meglio le condizioni
ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la
ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale
ventilazione non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di
ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori
di massa superficiale delle pareti opache previsti alla
lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di
tecniche e materiali, anche innovativi,
che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli
ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso
deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle
tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette
disposizioni.
10. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
delle categorie E6 ed E8, e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e
caserme per la categoria E1, per immobili di superficie utile superiore a 1000
m2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e
di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest’ultimo limitatamente alle
ristrutturazioni totali, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti
esterni.
11. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o
ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni.
L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai
sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e
deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di
contabilizzazione.
12. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili
per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di
edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti
termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di
produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da
coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la
produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di
energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri
storici.
13. Le modalità applicative degli
obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche
tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed
elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione
alle dimensioni e alle destinazioni d’uso degli edifici, con i decreti di cui
all’articolo 4, comma 1.
Le valutazioni concernenti il
dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare
le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella
relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi,
la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova
costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi
conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l’installazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
14. Per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
nuova costruzione di edifici pubblici o privati e di ristrutturazione degli
stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la
predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli
impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel
caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero
in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti
pianificatori.
15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche
previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle
relazioni tecniche sono riportati nell’allegato E. Ai fini della più estesa
applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli
Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale
relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso
attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine
redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
nominato.
16. I calcoli e le verifiche necessari al
rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che
garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano
rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte
dagli organismi deputati a livello nazionale e comunitario, quali ad
esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di
calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’utilizzo di altri metodi, procedure e
specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA,
le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso
nella relazione tecnica di progetto di cui al comma precedente,
purché i risultati conseguiti risultino equivalenti
o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i
metodi di calcolo precedentemente detti.
Nel calcolo rigoroso della prestazione
energetica dell’edificio occorre prendere in considerazione i seguenti
elementi:
- lo scambio termico per trasmissione tra
l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;
- lo scambio termico per ventilazione
(naturale e meccanica);
- lo scambio termico per trasmissione e
ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
- gli apporti termici interni;
- gli apporti termici solari;
- l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;
- l’eventuale controllo dell’umidità
negli ambienti climatizzati;
- le modalità di emissione del calore
negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di distribuzione del calore
negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di accumulo del calore
negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di generazione del calore e
le corrispondenti perdite di energia;
- l’effetto di eventuali sistemi
impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- per gli edifici di nuova costruzione del
settore terziario con volumetria maggiore di 10000 mc, l’influenza dei
fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo
che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.
Per memoria dei progettisti, nell’allegato
M al presente decreto si riporta l’elenco delle norme UNI, rispondenti alle
esigenze del presente decreto, attualmente in vigore.
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