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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Nota Ministero DECRETO 192 VIGENTE Nuovo Decreto 311 Vecchio Decreto 192 Allegato A Nuovo Allegato A Superato Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F Allegato G Allegato H Allegato I Allegato L Allegato M Normativa caldaie Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
... da adeguare al DLgs 311 ...Le nuove norme sulla manutenzione delle caldaie e sulle verifiche secondo il nuovo D.lgs. 192 del 19 agosto 2005 Il D.Lgs. 192, entrato in vigore l’8
ottobre 2005, troverà la sua piena
applicabilità attraverso l'emanazione di alcuni futuri decreti che dovrebbero
essere emanati entro 120 giorni dall'entrata in vigore. Le abrogazioni e le mancate abrogazioni previste dall’art. 16 stanno creando incertezze e conflitti con altre norme che rende urgente un testo coordinato Il D.Lgs. 192 abroga, tra l’altro, l'articolo 1 dei D M. 6 agosto 1994 che recepiva una serie di norme UNI attuative del DPR 412 relative al contenimento dei consumi energetici. Tra tali norme c'è anche la Uni 10389 (attualmente in corso di revisione) sulla misura in opera del rendimento energetico. E' vero che la norma non è abrogata, ma ne è abrogato il recepimento. Con che norma si dovranno dunque fare i controlli? Tra l'altro l'allegato L ribadisce che il "rendimento di combustione va misurato in conformità alle norme tecniche UNI. Definizione di impianto termico secondo l’allegato A del D.Lvo 192/05
Le limitazioni sugli scarichi rispetto alle norme di installazione. (obbligo di scarico a camino nei casi previsti dall'articolo 5 comma 9 del DPR 412) vengono estese anche agli scaldacqua. La manutenzione Lo schema, indicato nell'allegato L al comma l, ricalca sostanzialmente lo schema dell'articolo 11, comma 3 del DPR412: · le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione vanno effettuate conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante dell'impianto (leggi l'installatore); · in mancanza di queste, conformemente alle istruzioni del fabbricante di apparecchi e dispositivi; · altrimenti conformemente alle norme CEI e UNI per la restante parte di impianto, e per gli apparecchi e i dispositivi privi di istruzioni del fabbricante; · in mancanza anche di tali specifiche indicazioni con le seguenti cadenze:
Al termine di tali operazioni va redatto un rapporto di controllo secondo: l'allegato F (per impianti con Potenza nominale al focolare> 35 kW) l'allegato G (per impianti con Potenza nominale al focolare < 35 kW) Quindi l'ex allegato H del DPR 412 diventa allegato G, (cambia un po' e nasce l'allegato F per gli impianti sopra i 35 kW). Tali allegati vanno trasmessi con la firma del terzo responsabile o dell'operatore agli enti competenti, i quali daranno luogo alle ispezioni per controllare la veridicità per almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza privilegiando quelli per i quali non è stata inviata la documentazione. Il meccanismo dell'autocertificazione viene quindi esteso anche agli impianti sopra i 35 kW.
Verifiche di rendimento Quello che ora sì chiama allegato H contiene invece i valori limite del rendimento di combustione. Le cose sono cambiate rispetto al DPR 412. Infatti tale allegato H rimanda, per i generatori ad acqua calda, ancora all'articolo 6 del DPR 412, il quale a sua volta rimandava al DPR 660/96 ma prescrive che i rendimenti limite da prendere in considerazione indicati nel DPR 660/96 non debbano essere più sempre e solo quelli relativi alle caldaie standard; ma quelli relativi alla caldaia effettivamente installata. E' un grosso pasticcio. Anzitutto (e questo lo faceva già il DPR 412) si chiede di confrontare un rendimento di combustione misurato in opera con un rendimento utile (quello indicato nel DPR 660/96). E poi il DPR 660/96 riguarda "gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici" e ... "gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati". Quindi esclude gli scaldacqua individuali che invece secondo la nuova definizione di impianto termico sono sottoposti anche loro all'effettuazione della misura del rendimento. In più ricordiamo che una norma per misurare il rendimento di combustione delle caldaie a condensazione in Italia non esiste ancora... Per finire sospettiamo seriamente che tanti scaldabagni non ce la faranno proprio a rispettare tali valori di rendimento (tra l'altro nel D.lgs. 192 non sono previsti punti percentuali di sconto per i vecchi generatori) e dovranno essere presi e gettati via. I rendimenti limite di combustione dunque sono uguali ai rendimenti limite utili del DPR 660/96 riportati nella tabellina a fondo pagina. L'allegato L al comma 3 stabilisce le cadenze delle verifiche di rendimento da effettuarsi a cura dei manutentori: · in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione; · ma comunque (quindi se le operazioni di controllo e manutenzione hanno cadenza più lunga) secondo la seguente tabella:
esempio:
I libretti Se prendiamo per buona l'affermazione che la volontà del legislatore sia quella di modificare il DPR 412 dove se ne toccano i contenuti, ma di lasciarlo uguale dove non si dice nulla, allora il D.1gs. 192 lascia i libretti di centrale ed impianto esattamente come stanno. Rimane aperta la questione dei rendimenti di combustione limite che sui "nuovi" libretti, quelli approvati con DM 17 marzo 2003, sono espressamente indicati, e che, quindi, sembrerebbe non dovrebbero essere più presi in considerazione. I controlli degli enti pubblici La sua attuazione è ora responsabilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ma gli accertamenti e le ispezioni devono essere realizzati privilegiando accordi sia con gli enti locali, sia con organismi pubblici e privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.. Quindi i Comuni e le Province che fino ad ora erano gli enti responsabili dei controlli verranno, se del caso, delegati dalle Regioni. L'ultimo comma dell'allegato L prevede che laddove sono già iniziate attività di controllo e ispezione ai sensi della legge 10/91 queste vengano continuate con le stesse modalità per ancora un biennio.
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