Testo in vigore dal 2 febbraio 2007 - Consulta
il testo collazionato DECRETO
192 VIGENTE
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl.
Ordinario n. 26)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Vista la
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; Vista la legge 31 ottobre
2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede che entro un
anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni
integrative e correttive dei decreti emanati; Vista la legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei
consumi di energia negli edifici; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.
10; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge
1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Ritenuto opportuno apportare le
modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio conformare le
disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva
2002/91/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006; Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono
apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Salve le esclusioni di
cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei
consumi energetici:
alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e
degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici
esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli
articoli 7, 9 e 12;
alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.»;
alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: «applicazione» sono
inserite le seguenti: «integrale, ma»;
il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il seguente:
«1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia'
previsto alle lettere a) e b);»;
al comma 3, dopo la parola: «edifici» sono inserite le seguenti: «e di
impianti»;
al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei casi in
cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici»;
al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) gli
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222 supplemento
ordinario.
La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L. 1 del 4 gennaio 2003.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003.». «4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1».
La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia».
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, reca: «Regolamento recante norme per la progettazione,
l'istallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59».
La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137».
La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia».
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. «Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno».
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto legislativo cosi' recita: «Art. 3
(Ambito di intervento).
Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica,
ai fini del contenimento dei consumi energetici:
alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e
degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in
edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli
impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e
3;
all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli
articoli 7, 9 e 12;
alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto
previsto all'art. 6.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'art. 4, e' prevista
un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine,
sono previsti diversi gradi di applicazione:
una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
metri quadrati;
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti
volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio
esistente;
una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici
esistenti, quali:
ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di
quanto gia' previsto alle lettere a) e b);
nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
sostituzione di generatori di calore.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici e di impianti:
gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali
e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto
con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati.
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli
usi tipici del settore civile.
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192
del 2005 e' sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
edifici».
All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono
nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualita' temporale e
con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
dell'intero immobile;
a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile con l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A
decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a
carico di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare,
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia'
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio
2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali
figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.».
All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione
energetica puo' essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di
semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al
comma 2 dell'allegato A.».
All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Nel caso di trasferimento a
titolo oneroso di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati
di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo
oneroso, in originale o copia autenticata. 4. Nel caso di locazione di
interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto
attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art.
6 (Certificazione energetica degli edifici).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione
medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione
energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 4,
comma 1. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del
comma 1 con la seguente gradualita' temporale e con onere a carico del
venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di
superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole
unita' immobiliari;
a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole
unita' immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere
dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a
carico di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare,
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia'
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione
da parte della medesima. 1-quater. A decorrere dal 1°
luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei
quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono
prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi
di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico
della targa energetica.
La certificazione per gli appartamenti di un
condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento
interessato:
su una certificazione comune dell'intero
edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica
puo' essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare
il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2
dell'allegato A.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di
interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato
di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater,
detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in
originale o copia autenticata.
Nel caso di locazione di interi immobili o di
singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione
energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e'
messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
- 9. (omissis)».
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La conformita' delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione
energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal
direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa
non e' accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della
documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini
degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
la consegna della documentazione anche in forma informatica.».
Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
La documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma
1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
La conformita' delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui
al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione
asseverata.
Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma
4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi
esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di
controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti».
Art. 4. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre
2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco
immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti
aspetti:
la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi
finali;
l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della
predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono
richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio
di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli
previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3,
per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il
volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi
consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater.
Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai
fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed
urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare
e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile,
le scelte conseguenti.».
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
192 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art.
9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali).
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
Le autorita' competenti realizzano,
con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche
attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione
e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione
tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel
sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da
garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei
cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori
sono previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo
principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita'
territoriale e sono finalizzate a:
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni
inquinanti;
correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni
del presente decreto;
rispettare quanto prescritto all'art. 7;
monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per
adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono
promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita'
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui
all'art. 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche
del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i
soggetti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi
dodici mesi. 3.bis Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese
distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del
Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004 concernenti
l'efficienza energetica negli usi finali;
l'attivazione di accordi con le parti sociali
interessate alla materia;
l'applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente decreto
legislativo;
la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di
incentivazione locali;
la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di
strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli
interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche
nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle
attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del
programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai
proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di
competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli
previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma
3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi
energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia
elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei
comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le
elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo
di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai
commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica
amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo.
Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti
effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del
rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai
Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto. 5-bis. Le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano,
nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione
solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti».
Art. 5. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli
edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione
energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio
regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee
guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione
energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita
dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: «Art. 11 (Requisiti della prestazione energetica degli edifici).
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici
nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di
energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle
disposizioni di cui all'allegato I. 1-bis Fino alla
data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6, comma 9,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a
tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato
ai sensi dell'art. 8, comma 2, o da una equivalente procedura di
certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento
antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. 1-ter.
Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle linee guida nazionali
di cui all'art. 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis».
Art. 6. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 1 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono
inserite le seguenti: «o qualificazione»;
al comma 2 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono
inserite le seguenti: «o qualificazione»;
al comma 3, dopo le parole: «conformita' delle opere» sono inserite le
seguenti: «e dell'attestato di qualificazione energetica»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto
costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la
asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente
la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformita'
delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui
all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con
la sanzione amministrativa di 5000 euro.»;
al comma 8 la parola: «compratore» e' sostituita dalla seguente:
«acquirente».
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192
del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15
(Sanzioni).
Il professionista qualificato che rilascia la relazione
di cui all'art. 8 compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite
nel decreto di cui all'art. 8, comma 1, o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista
qualificato che rilascia la relazione di cui all'art. 8 o un attestato di
certificazione o qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al
Comune l'asseverazione di conformita' delle opere e dell'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'art. 8, comma 2, contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo
vigente tariffa professionale; l'autorita' che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei
lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'art. 8, comma 2,
nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di
qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate rispetto
al progetto o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di
5000 euro.
Il proprietario o il conduttore dell'unita'
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dell'art. 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica
di cui all'art. 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art.
6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dall'acquirente.
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art.
6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal conduttore».
Art. 7. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192
del 2005 e' sostituito dai seguenti: «1. Sono abrogate le
seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi 1,
2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo
31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma
3. 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente: "2. Per gli interventi
sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."».
Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192
del 2005, e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il
presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i
decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti
norme: a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
Note all'art. 7:
Il testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192
del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16
(Abrogazioni e disposizioni finali).
Sono abrogate le seguenti norme della
legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'art. 4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28,
commi 3 e 4; l'art. 29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi 1
e 2; l'art. 34, comma 3. 1-bis. Il comma 2 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente: "2.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento
del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato,
le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la
maggioranza semplice delle quote millesimali".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto
legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'
art. 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'art. 5,
commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7; l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 20.
E' abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto
1994 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento
delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del
26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei
consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal
progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma
dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».
Art. 8. Modifiche agli allegati tecnici del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del
2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente
decreto.
L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' abrogato.
Nota all'art. 8:
Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, vedi note alle
premesse.
Art. 9. Copertura finanziaria
All'attuazione del presente decreto si dovra' provvedere con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Entrata in vigore 1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006