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DECRETO 192 + 311 + Allegati
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005
Link ai testi aggiornati e coordinati:
Bosetti e Gatti
EDILCLIMA
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192
Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
così
modificato dalla legge
n. 90 del 2013
Art. 1. Finalità
(articolo così sostituito
dall'art. 1, comma 1, legge n. 90 del 2013)
1. Il presente decreto promuove il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali
e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti
interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri,
condizioni e modalità per:
a) migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici;
b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della
prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative
informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico
e le emissioni di biossido di carbonio;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo
sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica
con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature
e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con
l'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione
delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la
pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il
territorio nazionale;
h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di
prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con
tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta
di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato,
sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia
primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria
per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici
dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il
settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del
livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di
installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come
somma delle precedenti;
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1,
legge n. 90 del 2013)
d) (lettera
soppressa dall'art. 18, comma 1, legge n. 90 del 2013)
e) (lettera
soppressa dall'art. 18, comma 1, legge n. 90 del 2013)
f) (lettera
soppressa dall'art. 18, comma 1, legge n. 90 del 2013)
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di
calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di
misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo;
l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento,
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato
da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica
di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla
proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale
sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico
processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica
rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio":
confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia
all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o
prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello
Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici,
anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione
energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto,
che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo
4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto
in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ;
l-novies) "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a
verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio
identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento,
ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente
dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore
energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici
per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici
dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica,
geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato
vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta
per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non,
che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o
prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità
di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella
determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici
presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo
temporale di un anno;
l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume
definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo
interno;
l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto
adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per
produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene
conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo
stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento
medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del
sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia
primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia
primaria totale come somma delle precedenti;
l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati
di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione
energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita
economico stimato, dove:
1) il costo più basso è
determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia,
dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli
eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita
economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della
scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici
calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
l-vicies semel) "norma
tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo
per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies bis) (soppresso)
l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio
esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in
qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione
ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo,
ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies
quater);
l-vicies quater) "ristrutturazione importante di
un edificio": un
edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i
lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento
conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie
dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità
immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto
o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di
condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un
sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è
controllata o può essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico
dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi
energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi
energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più
sottosistemi;
l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione
di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da
una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un
edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno
del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici
dell'edificio
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi
di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi,
sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate.
(lettere dalla l-bis
alla l-tricies aggiunti dall'art. 2, comma 1, legge n. 90 del 2013)
2. Ai fini del presente decreto si
applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3. Ambito
di intervento
(articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n.
311 del 2006)
(ai sensi dell'art.
18, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art.
4, comma 1, ,
sono abrogati i commi
1 e 2 del presente art. 3).
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il
presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e
realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità
e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e
9;
(lettera così
modificata dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013))
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo
6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici
esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione
integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
b) una applicazione
integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento
dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
1) ristrutturazioni
totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere
a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia
pubblica e privata.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
2-ter. Il presente decreto disciplina in
particolare:
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) la metodologia per il
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un
Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità
immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato
per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli
impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli
organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle
regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e
degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del
settore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le seguenti categorie di edifici:
(comma così sostituito
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) gli edifici ricadenti
nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo
136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo
quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non
prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di
climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto
salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di
culto e allo svolgimento di attività religiose.
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera
a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di
cui all'articolo 7.
3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera
a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare
riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera
d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione
di efficienza energetica.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
Art. 4. Adozione
di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica
1. Con uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della
difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
(comma così sostituito
dall'art. 4, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) le modalità di
applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione
energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa
tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione
europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo
servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con
le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta
all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e
l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per
vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito
utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno
del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai
decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di
prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di
nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di
riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i
seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi
rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate
sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i
requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di
riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce
climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità
energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del
fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile.
1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17
della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione,
esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione
della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la
gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica. Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al
primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti,
sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di
sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e
monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.
(comma introdotto
dall'art. 4, comma 1, legge n. 90 del 2013)
2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della
difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove
tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio
nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
(comma così modificato
dall'art. 4, comma 1, legge n. 90 del 2013)
Art. 4-bis.
Edifici ad energia quasi zero
(articolo introdotto
dall'art. 5 della legge n. 90 del 2013)
1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste
ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di
competenza, sentita la Conferenza unificata, è definito il Piano d'azione
destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano,
che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso
alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende,
tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione della
definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di
edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in
kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per
promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni
relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo
conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di
vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto
al comma 1
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica
degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione
dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter.
Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
(articolo introdotto
dall'art. 5 della legge n. 90 del 2013)
1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle
regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di
efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è
inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di
servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli
edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o
lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo
22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche
per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza
energetica nell'edilizia pubblica ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale
realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del
fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità
di gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un
contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio,
analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e
misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità
delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7,
comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 2013.
4. Entro il 31 dicembre 2013 2014 il Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la
transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato
ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione
nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 2012/27/UE.
Art. 5. Meccanismi
di cooperazione
(articolo abrogato
dall'art. 18, comma 1, legge n. 90 del 2013)
Art. 6. Attestato di prestazione energetica,
rilascio e affissione
(articolo così
sostituito dall'art. 6 della legge n. 90 del 2013)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici
è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad
un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di
agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del
costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che
opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici
esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari,
ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a
produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i
casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione
energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle
rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce
l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di
rilascio del certificato di agibilità.
3. Nei contratti di vendita negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la
quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e
la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve
essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili
a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli
stessi contratti.
4. L'attestazione della prestazione energetica può
riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può
essere prodotta solo qualora esse abbiano la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora
presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi
tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le
eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16
aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato
rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di
prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500
m2 , ove l'edificio non ne
sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della
gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso
dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A
partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2.
Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui
all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i
limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del
presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con
superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di
affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro
luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali
riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e
globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica
corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi
alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato
di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in
corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto
al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende
anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare,
in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul
frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di
prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel
sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio
medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata,
sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti
di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di
metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta
qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende
tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano
ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono
obbligatori:
1) la prestazione
energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria
totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi
indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione
energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non
rinnovabile;
3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici
per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di
prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza
energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica
dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed
economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno
schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie
immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio
nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome,
che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
Art. 7. Esercizio
e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore
di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene
in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della
manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue
dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti
dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle
tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8. Relazione
tecnica, accertamenti e ispezioni
(articolo così
modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito
delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei
relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli
specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali
adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione
del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza
inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del
regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e
le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in
funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa
applicazione dell'articolo
26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti
all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di
progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del
predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia nominato.
(comma così
sostituito dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013)
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della
fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi
alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia
rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di
calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione
della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica.
(comma introdotto dall'art. 7
della legge n. 90 del 2013)
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma
1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come
realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al
comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza
alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1
e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4.
A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in
forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di
controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data
di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al
comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma
è posto a carico dei richiedenti.
Art. 9. Funzioni delle regioni
e degli enti locali
(articolo così
modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei
costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e
l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo
1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor
onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di
energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente
decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo
7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno
degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici
e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi
previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi
informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione
presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
interessati. A tali fini:
(comma così
modificato dall'art. 8 della legge n. 90 del 2013)
a) i soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, comunicano entro 120 giorni all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali
caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le
eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli
impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse
rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici
trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui
alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema
informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre
2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco
immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti
aspetti:
(comma così modificato
dall'art. 8 della legge n. 90 del 2013)
a) la realizzazione di
campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in
collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma
di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli
elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli
impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema
informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni,
le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le
predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma
3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e
3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente
ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori
di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano,
con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel
suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente
decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche
rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di
volume edificabile, le scelte conseguenti.
5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto
di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal
presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti
dal presente decreto, in termini di:
(comma introdotto
dall'art. 8 del decreto-legge n. 63 del 2013)
a) flessibilità applicativa dei requisiti
minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a
specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione
controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione
all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema
di qualità dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter
devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere
notificati alla Commissione europea.
(comma introdotto
dall'art. 8 del decreto-legge n. 63 del 2013)
5-quinquies. Le regioni e le province autonome in
conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai d.P.R. 16 aprile 2013, n.
74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:
(comma introdotto
dall'art. 8 del decreto-legge n. 63 del 2013)
a) istituire un sistema di riconoscimento
degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli
impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli
edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle
norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di
ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche
attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione
congiunta:
(comma introdotto
dall'art. 8 del decreto-legge n. 63 del 2013)
a) di metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e
impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la
definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12,
lettera d);
d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia
quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica
nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività produttive, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche
avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e
privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto,
valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di
adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei
dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia
e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a
loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di
settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di
materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di
energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai
processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico
della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel
settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma 2
sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli,
elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello
nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere
annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi
dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza
unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della
legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni
in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato,
riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro
conoscitivo di cui al periodo precedente.
Titolo II - NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
(articolo così
modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli
edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo
di energia primaria è disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme
attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo
6, comma 9, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è sostituito
a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai
sensi dell'articolo
8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8
ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle
Linee guida nazionali di cui all'articolo
6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
Art. 11. Norme transitorie
(articolo così
sostituito dall'art. 9 della legge n. 90 del 2013)
1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche
norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo
3, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle
norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di
seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni
energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della
prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa
UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la
ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4:
Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per
riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti
energetici per illuminazione.
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
(articolo abrogato
dall'art. 18, comma 1, legge n. 90 del 2013)
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività produttive,
predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e
formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra
privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di
accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi
programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del
presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte
ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti
dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono
l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra
questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si
segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi
operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi,
nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione
all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il
sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b),
sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste
dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per
gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati
bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.
(comma così sostituto
dall'art. 11 della legge n. 90 del 2013)
4. Le attività per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
(articolo così
sostituto dall'art. 10 della legge n. 90 del 2013)
1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva
l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo
4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 15.
Sanzioni
(articolo così
sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)
1. L'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo
6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione
tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione
energetica di cui all'articolo
8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'articolo
47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti
di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di
cui all'articolo
71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni
amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi
di reato di cui all'articolo
76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste
dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo
8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel
decreto di cui all'articolo
8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore
a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano
le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi
ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di
conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo
8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.
Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito
dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e
manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di
controllo tecnico di cui all'articolo
7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000
euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in
materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di
un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di
un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel
caso di vendita, come previsto dall'articolo
6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di
un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel
caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e
non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare
i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo
6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
(articolo così
modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge
9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e
4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31,
comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma
2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal
seguente:
«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento
del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o
una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali.»
2. Il d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente
decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo
4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 5, commi
1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del d.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante
del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata,
in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a
quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo
4, comma 1, è abrogato il d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.
(comma introdotto
dall'art. 13 della legge n. 90 del 2013)
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
(articolo così
sostituito dall'art. 13-bis della legge n. 90 del 2013)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte
salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province
autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di
attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192
Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
così
modificato dal d.lgs. n. 311 del 2006
- in vigore dal 2 febbraio 2007
e
dal D.M. 26.06.09, art. 7 (allegati A, M, H)
Titolo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri,
le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a
effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei
comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in
particolare:
a)
la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli
studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione
e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento
degli operatori del settore.
3. Ai
fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi
di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza
normativa, alla:
a)
attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto
delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a)
«edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque
denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che
si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti
climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,
dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute
nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia
meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari,
nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i
componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il
quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza
dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia
che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità
di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unità di
misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di
potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai
fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato
A.
Art. 3. Ambito di intervento
(così
modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente
decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova
costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in
edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli
impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e
12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per
quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale
fine, sono previsti diversi gradi di
applicazione:
a)
una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1)
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
b)
una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel
caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
1)
ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro
edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle
lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici
in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore;
c-bis)
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.
3.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di
edifici e di impianti:
a)
gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei
casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di
calcolo e requisiti della prestazione energetica
1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a)
i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica.
2. I
decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa
con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di
seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente,
di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di
seguito denominato CNCU.
Art. 5. Meccanismi di cooperazione
1. Il
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e
cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche
con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a)
favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse
politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti
all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività
sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il
territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a
favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6. Certificazione energetica degli edifici
(così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con
riferimento al comma 4, del locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli
edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; b) a decorrere dal 1°
luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione
delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle
singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata,
conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli
incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita'
immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della
medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come
committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio
può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i
condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2,
l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura
dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione
energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a
titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di
attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo
oneroso, in originale o copia autenticata. (comma
abrogato dall'articolo 35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
4. Nel caso di locazione di
interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto
attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a
norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare
e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato
da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui
si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero
delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi
5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo
facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie
di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto
di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale e estiva
1. Il
proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un
terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2.
L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
(così
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. La
documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3.
Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune,
anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può
richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il
Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I
Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del
committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli
accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei
richiedenti.
Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali
(così
modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente decreto.
2. Le
autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi
tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le
ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività
nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire
il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali
attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono
finalizzate a:
a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al
comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo
caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio
impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui
all'articolo 17 del d.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le
informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti
negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali,
predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in
particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese
distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro
delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica
negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al
comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori
degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali,
complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione
di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli
usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i
relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie
alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore
di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le
stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo
complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle
attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente
decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche
rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di
volume edificabile, le scelte conseguenti.
Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
1. Il
Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico
scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo
eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In
particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle seguenti attività:
a)
raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali
dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una
conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a
loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore
sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e
componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il
conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di
energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai
processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore
civile.
3. I
risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle
attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati
di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un
quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad
integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle
attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri
dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed
esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo
precedente.
Titolo II - NORME TRANSITORIE
Art. 11. Requisiti della prestazione energetica
degli edifici
(così
modificato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente
decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
1-bis.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli
effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
1-ter.
Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono
la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione
degli impianti termici
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal d.P.R. del 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'allegato L.
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone
programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le
sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni
regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti
tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e
progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove
e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del
settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei
cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi
indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala
l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori
per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse
fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica
e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema
degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e
informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 119, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli
strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti
sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta
eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si
dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della
legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15. Sanzioni
(così
modificato dall'articolo 6 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Il
professionista
qualificato che rilascia la relazione di
cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel
decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
certificazione o qualificazione energetica non
veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il
direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di
conformità delle opere e
dell'attestato di qualificazione energetica,
di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al
comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito
con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
5. Il
proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Il
costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile,
l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore
a 30.000 euro.
8.
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il
contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
9.
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il
contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. (comma
abrogato dall'articolo 35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali
(così
modificato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1.
Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a)
l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29;
l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo
34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, è sostituito dal seguente::
«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento
del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali.»
2. Il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto
compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o
abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le
seguenti norme: a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. E'
abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e
artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del d.P.R. del
26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi
di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato.
4.
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17. Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente
decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla
stessa direttiva 2002/91/CE.
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