Decreto Legislativo n 192 del 19 agosto 2005
TESTO STORICO, in vigore dal 8.10.05 al 1.02.07
Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili
e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi
nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal
protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati
attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle
ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province
autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono
programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del
mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli
utenti finali.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività,
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto; (dopo l' 8 ottobre 2005)
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero
rendimento di un edificio» e' la quantità annua di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni
connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione
agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle
strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di
energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che
influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle
norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di
efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso
di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o può essere abbassata,
eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità
e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore
prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e' la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore;
l'unità di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le
definizioni dell'allegato A.
Art. 3. Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di
ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per
quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale
fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso
di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente
superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su
edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla
lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le
seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina
della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati.
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono
definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto
riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi
decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono
indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto
riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o
degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti
ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le
nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5. Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza
nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di
raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati
a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico
ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di
pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione
degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di
queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed
omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la
qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6. Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per
i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e' allegato
all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione
energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a
norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare
e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato
da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui
si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero
delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi
5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo
facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie
di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto
di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene
in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione
degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività
a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine
delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto
di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente
decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e
alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore
dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione
di fine lavori se la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del
direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e'
conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi
esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai
fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e
ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su
richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il
costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico
dei richiedenti.
Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi
pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività
nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire
il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività,
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni
inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonchè per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al
comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo
caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio
impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n.
551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità
degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età
superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse
modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle
attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi
di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati,
provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i
risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni
relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su
scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi
livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione
regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle
problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali
dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti
burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della
legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di
costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione
e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro
legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura
che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda
e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e
ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno
sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente
dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi
al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i
risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di
pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al
Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il
Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione
negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto
di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al
Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di
cui al periodo precedente.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art. 11. Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici
nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di
energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di
cui all'allegato I.
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le
ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati
delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi,
progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio
energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie
di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni
regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti
tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e
progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso
nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori
del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della
scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche
dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che
esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.
Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si
segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi,
anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a
cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e
informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli
strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti
sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le
misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e
2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n.
239.
Art. 15. Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8
compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione
energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70
per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2,
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente
tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la
asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella
quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 4, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
conduttore.
Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma
3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme
UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli
impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle
modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17. Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente
decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla
stessa direttiva 2002/91/CE.
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