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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Nota Ministero DECRETO 192 VIGENTE Nuovo Decreto 311 Vecchio Decreto 192 Allegato A Nuovo Allegato A Superato Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F Allegato G Allegato H Allegato I Allegato L Allegato M Normativa caldaie Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
(anno 2006 Governo Prodi, premesse al 311) Ministero dello Sviluppo Economico "BIOEDILIZIA" PER CONSUMARE MENO ENERGIA Dopo le misure per l’efficienza energetica contenute in finanziaria arriva un decreto legislativo che spinge l’industria italiana delle costruzioni verso l’innovazione tecnologica e il risparmio energetico.
TUTTO QUESTO VUOL DIRE
DECRETO SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Lo schema di decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri corregge il precedente decreto legislativo del 19 agosto 2005 n.192 (entrato in vigore l’8 ottobre 2005) che recepiva la direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici. L’attuale provvedimento, che ora riceverà i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti prima del varo definitivo, consente di recepire al meglio le normative Ue e di innalzare notevolmente l’efficienza energetica degli edifici favorendo anche l’utilizzo di fonti rinnovabili. CERTIFICATO ENERGETICO PER GLI EDIFICI gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti la capacità di risparmio energetico Dal 1° luglio prossimo scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l’8 ottobre 2005) l’obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare. Sempre a partire dal 1° luglio 2007 diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, l’attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. La gradualità proposta per l’entrata in vigore della disposizione consente la messa a punto e la verifica delle procedure ed un progressivo ed ordinato adeguamento del mercato immobiliare. Entro la fine del 2006 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione. Il decreto 192 prevedeva un’entrata in vigore differita all’8 ottobre 2006 dell’obbligo di certificazione energetica e rinviava a successivi decreti attuativi (DPR) la definizione di linee guida ad oggi ancora non emanate. La mancata definizione delle linee guida per la certificazione attualmente non creerà comunque incertezza nel mercato edilizio per due ragioni: primo, perché gli edifici per i quali è stata richiesta la concessione edilizia dopo l’entrata in vigore del decreto 192 (e quindi soggetti all’obbligo di certificazione energetica) saranno nella maggior parte dei casi completati solo a partire dalla prossima primavera (quando le linee guida saranno pronte); secondo, perché l’attuale schema di decreto provvede a fissare una disciplina transitoria in base alla quale fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative la certificazione energetica (che secondo il decreto 192 deve essere fatta da soggetti terzi) potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.:
STOP ALLE DISPERSIONI TERMICHE NEGLI EDIFICI Tempi più stretti per adeguarsi ai nuovi livelli di isolamento termico Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà entro 3 anni la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Effetti :
SOLARE OBBLIGATORIO NELLE NUOVE CASE solare termico per il riscaldamento dell’acqua nei nuovi edifici e fotovoltaico per una quota del consumo di energia elettrica In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale. Qualora si contravvenga a tali obblighi è necessario darne motivazione con una relazione tecnica. Effetti :SARA’ PIU’ FACILE USARE LE CALDAIE PIU’ EFFICIENTI procedure semplificate per sostituire vecchi impianti Percorso procedurale agevolato per l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde al posto dei vecchi impianti di riscaldamento. Effetti: ↓
I NUOVI EDIFICI SARANNO "PROTETTI" DAL SOLE Scatta l’obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, é obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione del condizionamento negli ultimi anni (9 milioni di impianti venduti tra il 2000 e il 2006) i consumi elettrici sono cresciuti molto. Considerando solo gli impianti sotto i 7 kW i consumi sono di 11 TWh/a per, con emissioni pari a 6 Mt CO2/a. La domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare quella invernale. Il 27 giugno infatti, sono stati toccati 55.619 MW, 80 MW in più rispetto al record dello scorso inverno. Effetti:
pianificazione territoriale attenta ai parametri di efficienza energetica Le Regioni sono tenute a considerare fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare .Effetti: La cura per l’ambiente e il risparmio energetico diventa centrale nella pianificazione del territorio con tutti i benefici in termini ambientali e di riduzione delle bollette energetiche per le famiglie e il Paese.
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