Anche
per le ristrutturazioni
e per la manutenzione straordinaria
la nuova norma prevede livelli minimi di isolamento per la struttura
interessata dai lavori.
Procedure
per gli uffici tecnici comunali
Accertamento
è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle
norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Nella prima versione del Decreto
Legislativo 192/05, entrato in vigore il 8.10.05 gli edifici esistenti non erano
stati presi in considerazione Con il nuovo decreto correttivo dal 02.02.07,
oltre agli ampliamenti, anche per i piccoli interventi sugli edifici
esistenti, sono previsti nuovi e severi livelli di isolamento.
Al di fuori dei casi di applicazione
integrale (nuovi edifici e ristrutturazioni importanti come da
art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs 192), è prevista una applicazione limitata al
rispetto di specifici parametri come da Allegato C richiamato dal DPR 59/09 art.
4 c.4
Quindi, presentando un progetto di
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, il
progettista dovrà relazionare anche in merito alla applicabilità del vigente
decreto per il contenimento del consumo energetico.
Se dall'esame della documentazione
presentata a corredo del progetto di ristrutturazione, di ampliamento, di
manutenzione straordinaria manca questo riferimento può essere
richiesta documentazione integrativa:
-
Relazione
tecnica ai sensi del vigente D.Lgs 192/05 aggiornato al D.Lgs. 311/06 art. 3
comma 2 e DPR 59/09.
Tale relazione potrebbe anche concludere che non vi sono
i presupposti per l'applicabilità, sono comunque valutazioni che deve fare il
progettista.
Il Decreto
prevede, a secondo delle varie tipologie di intervento, la presentazione di
specifica documentazione. E’ comunque consigliabile non fare tante distinzione
e richiedere la documentazione generica per ogni intervento: Sarà
responsabilità del professionista qualificato che sottoscrive la
relazione inquadrare correttamente l'intervento, come prevede il Decreto.
Il
decreto attuativo DPR 59/09 richiama l'Allegato C in merito al rispetto della
trasmittanza minima.
Nei casi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c),
numero 1, del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci
esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, si richiede il
rispetto della trasmittanza minima fissata dalle tabelle di cui all'Allegato C,
secondo la zona climatica e il periodo di appartenenza.
Per
fare esempio se a Belluno (zona climatica F) si prevede di rifare il tetto con
ambienti nel sottotetto riscaldati, nella DIA o nella richiesta di Permesso di
Costruire presentata dal 01.01.2010, va dimostrato che il valore della
trasmittanza termica (U) deve essere inferiore o uguale a 0,29
W/m2K.
Questi
limiti per essere rispettati impongono
livelli di isolamento ben oltre gli attuali !!
Vediamo,
sempre a titolo informativo, un altro esempio in zona climatica F (ad
eccezione di 4 Comuni, tutta la Provincia di Belluno è in zona F).
Si prevede il rifacimento degli intonaci esterni di un edificio esistente. La
qualificazione dell' intervento ricade nella manutenzione straordinaria e quindi
secondo il nuovo Decreto all'art. 3 comma 2 lettera c.
Anche in questo caso l'Allegato C prevede il rispetto della trasmittanza minima
che deve essere (dal 2010) inferiore o uguale a 0,33
W/m2K.
Al
lato pratico, per rispettare l'U di 0,33 W/m2K in vigore dal 2010, una
parete, oltre al laterizio e gli intonaci, deve prevedere
per legge un pannello isolante dello
spessore di almeno cm.10
!!
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