Accertamenti e sanzioni - Linee guida per gli uffici tecnici comunali
Procedure
per gli uffici tecnici comunali
Accertamento
è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle
norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Il
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è entrato in vigore l' 8
ottobre 2005. In data 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto
Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 contenente disposizioni correttive ed
integrative al D.Lgs.192/05.
I decreti attuativi finora pubblicati sono il D.P.R. 2 aprile 2009 , n.
59 recante "Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in
edilizia." e il Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici".
Quindi, i progetti presentati dopo il 2
febbraio 2007 devono essere redatti secondo il nuovo D.Lgs. 192/05
adeguato al D.Lgs. 311/06.
E' opportuno, per prima cosa, adeguare gli stampati.
ESAME DEL PROGETTO
La nuova normativa prevede, per i nuovi edifici e per le
ristrutturazioni con Su > 1000 mq, l'utilizzo di fonti rinnovabili. (es.
pannelli solari termici o fotovoltaici)
Se negli elaborati di progetto (relazione o/e disegni) non si fa alcun cenno, la
pratica può essere sospesa richiedendo:
Evitare
imposizioni se non espressamente previste da norme comunali e lasciare alla
responsabilità del progettista la decisione su come adeguarsi alla normativa.
COMUNICAZIONE RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
All'atto della comunicazione del rilascio del permesso di
costruire è opportuno precisare correttamente la documentazione da presentare
per l'inizio dei lavori:
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI
Normalmente l'inizio dei lavori viene comunicato su apposito stampato
predisposto dal Comune. Su tale stampato, oltre alla data di inizio lavori,
viene elencata la documentazione necessaria allegata. Il direttore dei
lavori spunterà, se dovuta, la casella con la scritta:
Un semplice controllo prima di restituire la copia con attestazione di
deposito:
Basta accertare che la Relazione di
calcolo contenga la dichiarazione di rispondenza firmata e che sia conforme
all’Allegato E, cioè esattamente come sottoriportato:
10 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Il
sottoscritto,
iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza,
nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni
previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2002/91/CE
Dichiara sotto
la propria personale responsabilità che:
a) il progetto relativo alle opere di
cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute del decreto attuativo della
direttiva 2002/91/CE;
b) i dati e le informazioni contenuti
nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli
elaborati progettuali.
data
Firma
DOMANDA DI AGIBILITA'
Al momento della richiesta di agibilità, altro
necessario accertamento è quanto previsto
dall'art. 8, comma 2 del vigente decreto 192/05 che recita:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato
di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal
comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il
comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.
Solo per le pratiche presentate dopo 8.10.2005, e
che riguardano edifici di nuova costruzione e
ristrutturazioni con Su > 1000 mq (art. 3 comma 2 lettera a) va
accertato che venga depositata dal Direttore dei Lavori l'asseverazione
prevista.
Se dall'esame della documentazione trasmessa per
l'agibilità manca, si richiede
Altre modalità di controllo potranno essere definite
solo dall'Amministrazione Comunale in base all'art. 8 comma 4 del DLgs
192:
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del
rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in
corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale
di cui al comma 1.
Da notare che in questo caso si va oltre
l'attività di accertamento che compete al tecnico comunale.
VARIANTI
Anche per
varianti di progetti presentati prima del 8 ottobre 2005, è opportuno
richiedere la documentazione citando il vigente D.Lgs. 192/05.
Sarà compito del professionista
qualificato relazionare sul graduale adeguamento in base alla entità dell’intervento
in variante richiesto.
Per esempio, presentando una variante
di limitata entità, nella quale non è tecnicamente possibile operare alcun
adeguamento al DLgs 192, si continuerà ad operare con la vecchia Legge 10.
Se però viene richiesta una
variante essenziale, quale l’aggiunta di un piano o di una stanza all’edificio,
quella parte dovrà essere adeguata, sempre per quanto tecnicamente possibile,
al nuovo DLgs 192/05.
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