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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Relazione il Presente Energetico Avviso Zona Climatica F Procedure Nuovi Edifici Procedure Edifici Esistenti Differenze tra AQE e ACE Sanzioni Amministrative Amministratori Commissioni Edilizie Regolamenti Edilizi Efficienti Misure di sostenibilità Scuole ed Insegnanti Fotovoltaico ed Edifici Pubblici Semplificazione Caldaiette Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
Le differenze tra ACE e AQE
Premessa Il DLgs 192/2005, modificato con il DLgs
311/2006 ed integrato con l'approvazione del DPR 59/2009 "Requisiti
minimi" e del DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la
certificazione energetica", configura un nuovo iter amministrativo
per l'ottenimento dei titoli abilitativi (Permesso di Costruire, Denuncia
di inizio Attività) ed introduce la Certificazione energetica
degli edifici come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE.
I documenti previsti dalla legislazione sono tre:
1. RELAZIONE TECNICA ( art. 8 comma 1 DLgs 192/2005), da presentarsi in duplice copia al Comune con l'inizio lavori, come previsto dall'art. 28 comma 1 della Legge 10/199, contiene i dati relativi all'involucro e degli impianti dimostrando il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DLgs 192/2005 e dal DPR 59/2009. Deve essere redatta come da Allegato E del DLgs 192/2005 modificato dal 311/2006. Il metodo di calcolo è quello previsto dall'Allegato B del DM 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali) e dalle UNITS 11300. Il DPR 59/2009 pone fine al regime transitorio per i requisiti minimi. 2. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA - AQE (art. 8 comma 2 DLgs 192/2005), da presentarsi al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal Direttore dei lavori e contiene i dati relativi all'edificio e agli impianti così come realizzati. La Dichiarazione di fine lavori è inefficace (non valida) nel caso in cui manchi l'AQE. Il modello è riportato nell'Allegato 5 del DM 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali). Il metodo di calcolo è quello previsto dall'Allegato B del DM 26/06/2009 e dalle UNITS 11300. La Relazione tecnica e l'AQE devono essere prodotti nel caso in cui si ricada in quanto previsto nell'art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2 lett. a) e b) del DLgs 192/2005 , ovvero per gli interventi:
* nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta è stata presentata al protocollo del Comune dal 8 ottobre 2005. 3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ACE (art. 6 comma 1 e comma 1-bis del DLgs 192/2005). Ha validità di 10 anni e deve essere prodotto in caso di
Attualmente non sono definiti i requisiti dell'esperto indipendente, quindi, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 4 comma 1, lett. c), può essere redatto da un tecnico abilitato . L'ACE deve essere consegnato al proprietario o locatario o altri avente titolo e non al Comune. Il criterio per sapere quali documenti presentare è il seguente:
Per gli atti di compravendita gli AQE "scadono" il 29/6/2010.Dlgs 192/05 con 311/06 Art.11 Quindi per un edificio di nuova costruzione (domanda dopo l'8.10.2005), con fine lavori poniamo novembre 2009 e atto di vendita dicembre 2009:
Solo se l'AQE è stato redatto prima dell'entrata in vigore delle linee guida (25.07.2009) potrebbe essere consegnato al posto dell'ACE, questo fino al 26 giugno 2010 ( Dlgs 192/05 art. 11 c.1-ter )
Mentre per un edificio di vecchia costruzione (domanda prima del 8.10.2005), con fine lavori (poniamo nel 2009 e fino a 29 giugno 2010) e atto di vendita:
Esempio 1 - Intervento di nuova costruzione di edificio residenziale.
Esempio 2 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente con Su maggiore di 1000m2 con demolizione e fedele ricostruzione Documenti da produrre per il Permesso di Costruire:
Esempio 3 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000 mq), rifacimento pareti esterne, copertura, pavimenti e pareti divisorie interne (tramezzi) Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 4 - Intervento di restauro edificio esistente ricadente nell'ambito della tutela del TU 42/2004 codice dei beni culturali Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 5 - Intervento di ampliamento di edificio esistente maggiore del 20% del volume esistente con rifacimento impianto termico. Documenti da produrre per il Permesso di Costruire:
Esempio 6 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000 mq), rifacimento pareti interne (tramezze) e tinteggiatura interna Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 7 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000 mq), rifacimento impianto termico e nuovo impianto a pannelli radianti Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 8 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000 mq), rifacimento pareti divisorie interne (tramezzi), impianto elettrico e vendita dell'appartamento Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 9 - Intervento di sostituzione generatore di calore con Potenza utile minore di 35 kW Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività:
Esempio 10 - Compravendita edificio esistente con o senza impianti termici, ma senza interventi Documenti da produrre:
* ...... In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. * punto 8.3
dell' Allegato A del D.M. 26 giugno 2009 Quindi l'AQE, nel caso di ristrutturazioni parziali, non è richiesto, basta la conformità alle opere realizzate. letture consigliate
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