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Normativa Europea
Normativa Italiana
DECRETO 192 + 311 + Allegati
Decreti Attuativi 192
Decreto Legislativo 115/2008
Regione Veneto
Pubblica Amministrazione
Relazione il Presente Energetico Avviso Zona Climatica F Procedure Nuovi Edifici Procedure Edifici Esistenti Differenze tra AQE e ACE Sanzioni Amministrative Amministratori Commissioni Edilizie Regolamenti Edilizi Efficienti Misure di sostenibilità Scuole ed Insegnanti Fotovoltaico ed Edifici Pubblici Semplificazione Caldaiette
Energy Manager
PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione)
Tabelle e Utilità
Strumenti Operativi
Involucro Edilizio
Detrazioni Fiscali
Finanziamenti Fondo Rotativo
Incentivi 2010 (chiuso)
Conto Termico 2013
Controllo Impianti Termici
Legislazione
Documenti da scaricare
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E' fondamentale che
le istituzioni mettano al centro la questione energetica, rispettando
e facendo rispettare prima di tutto le
norme che esistono.
Il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
Le misure per l’efficienza energetica
contenute in Finanziaria, e nel nuovo D.Lgs.
192/05 adeguato al D.Lgs. 311/06 intendono spingere l'Italia a un
concreto risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al
rispetto del protocollo
di Kyoto, (vedi
i costi attuali del ritardo) onde evitare gravi conseguenze per
la salute del pianeta ed anche economiche (costo delle materie prime, sanzioni
per mancato rispetto degli accordi).
In presenza di un quadro legislativo complicato, enti e amministrazioni si
stanno impegnando con iniziative di vario genere: contributi per pannelli
solari, scomputo oneri, adozione di regolamenti edilizi con norme
più severe di quelle nazionali, adozione della certificazione energetica, linee
guida per altri regolamenti, organizzazione e partecipazione a convegni e
incontri a vari livelli, visite guidate, studi, incarichi, consulenze e
quant'altro.
Bisogna però ricordare che oltre a tali attività, esistono prima ancora
degli obblighi a carico della amministrazioni pubbliche che, se
rispettati, risultano più efficaci di tante iniziative spesso costose ed
estemporanee.
Visto l'interesse della gente sulla materia, è stato prodotto molto, troppo
materiale che disorienta e poco informa. Vi è quindi il rischio
concreto che la strategia approntata rimanga sulla carta com'è purtroppo già
successo e che l'Italia, immobile per 15 anni in tema di risparmio
energetico, continui a perdere posizioni in Europa.
Vediamo quindi di individuare la normativa di riferimento e fornire delle
semplici indicazioni ad uso dell'Amministratore pubblico che vuole invertire la
tendenza e rispettare le norme.
Legislazione
Energy Manager |
Edifici
industriali, civili, terziario con consumi importanti Art.
19
della legge 10/91 |
Nomina tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
(Energy Manager) per consumi > 1000 TEP
I responsabili per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. |
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Certificazione
energetica |
Edifici
pubblici
o di uso
pubblico
Art. 6 comma 7
del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006) |
Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura
utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione
energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico. |
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Contratti
fornitura
Art. 6
comma 1-quater del
d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 |
A
decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto
pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare
interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. |
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Adeguamento
normativa comunale |
Strumenti di pianificazione ed urbanistici
Art. 9
comma 5-bis del
d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006
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Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano,
nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione
solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti. |
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Edifici
privati
Fonti
rinovabili
comma 289
Finanziaria 2008 -> Art. 4 comma 1-bis DPR 380/01, poi
modificato
dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25 del 2010
abrogato dall'art. 11 del D.Lgs
28/11 |
Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di
nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica
non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa
(comma
350 Finanziaria 2007
sostituito)
1-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2011,
nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica
non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con
la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali,
di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la
produzione energetica minima è di 5 kW
(comma abrogato
dall'art. 11 del D.Lgs 28/11) |
Comuni in Italia che
hanno provveduto: 5-10%
Firenze, Terni, Torino, Bolzano, Minerbio, Roma, Maranello, Modena,
Pesaro, Cassago Brianza, Ravenna, Rivoli, ... |
Edifici
privati
Sostituzione
generatori
Allegato I comma
4 f) del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 (ex)
Art. 4 comma 6 lettera f del D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59 |
Nel
caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa
alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di
presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo
di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni. |
Comuni in Provincia di Belluno che hanno
provveduto: Longarone
procedura
>> |
Attività di
accertamento ed ispezione |
Edifici
privati
Controlli
Art. 8
comma 4 del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 |
Il
Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto
delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso
d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente, volte a verificare la conformità alla documentazione
progettuale di cui al comma 1. |
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Fonti
Rinnovabili |
Direttiva
2002/91/CE
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(9) Le misure per
l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici
dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché
dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei
costi. Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni
essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui
è destinato l'edificio. |
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Decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Art. 5
comma 15 e 16
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15 Per
gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso
di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di
natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi
all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o
assimilate. (vedere norme più restrittive c. 12,
13, e 14
Allegato I del D.Lgs 192/05.) e ora D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
16
Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare,
che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo
di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del
combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni
per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell’impatto ambientale. |
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D.Lgs.
3 marzo 2011, n. 28
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Obblighi utilizzo fonti rinnovabili per i nuovi edifici
o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai
precedenti commi sono incrementati del 10%.
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Miglioramento
dell'efficienza energetica |
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115
Capo IV - Settore
pubblico
Art. 12.
Efficienza energetica nel settore pubblico
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1. La
pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
2. La
responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione
degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore
pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati
all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o
servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del
procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del
monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione
della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2,
trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli
interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica
intraprese. |
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Art. 13.
Edilizia pubblica |
1. In
relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche
in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari
per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che
prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e
predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso
pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti
termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni
edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna
dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri
quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un
luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova
costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico
le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. |
Il comma 2 precisa che le
amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal D.Lgs 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Il D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59,
attuativo del D.Lgs 192/05, stabilisce limiti più severi (vedi sotto) |
Art. 14.
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione |
1. In
relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed
attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica
amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo
energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti
attuativi. |
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Art. 15.
Procedure di gara |
1. Agli
appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla
parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad
oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che
prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la
presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione
specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del
finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a
cura dell'Amministrazione.
2. Alla
individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte
nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le
procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. |
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D.P.R.
2 Aprile 2009, n. 59
Art. 4
comma 15 |
In tutti
i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o
a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto
legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al
decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al
punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e' calcolato con la
seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
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DL 9
febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 53
comma 9 |
9. Gli
enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le
universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di
gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al
contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli
usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di
servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. |
Decreto semplifica Italia |
Procedure
Certificazione energetica
Negli edifici esistenti di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, l'attestato di
certificazione energetica oltre che predisposto deve essere esposto ben visibile
al pubblico.
La targa, equivale a una pagella che fotografa l'efficienza energetica
dell'edificio con lo scopo di fare raffronti, stimolare comportamenti
virtuosi e interventi migliorativi.
Le linee guida nazionali DECRETO
26 giugno 2009 a cui bisogna attenersi per stilare la
certificazione, sono operative e quindi sarebbe utile avviare una
ricognizione sul parco edifici interessati.
Fin da ora possono essere eseguite delle utili operazioni preliminari
quali:
- Predisposizione di un elenco degli edifici di proprietà della
Amministrazione di superficie utile oltre i 1.000 metri quadrati.
- Predisposizione di un elenco degli edifici di proprietà della
Amministrazione con contratto di fornitura verificando la data di scadenza
del contratto.
- Reperimento per ogni edificio ricadente, di elaborati grafici da cui
rilevare i dati principali, relazione legge 10/91 (ove disponibile),
caratteristiche delle strutture che delimitano l'involucro riscaldato,
caratteristiche degli impianti,
Tale documentazione dovrebbe essere sufficiente al certificatore che
verrà incaricato per predisporre l'attestato di certificazioni energetica
sulla base delle direttive che verranno emanate.
Su indicazione della Commissione Europea la certificazione deve essere ripetibile
e poco costosa.
Per diffondere la cultura al risparmio energetico
nelle scuole, vedi la guida europea: Verso
la Classe A .
Contratti fornitura
Riguarda i contratti, nuovi o rinnovati a partire dal 1° luglio 2007,
relativi alla gestione degli impianti termici affidata a terzi.
Si noti che in questo caso la predisposizione dell'attestato di
certificazione energetica dell'edificio Certificazione Energetica con
predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica è
obbligatoria indipendentemente dalle dimensioni dell'edificio.
Adeguamento regolamenti edilizi
Per cominciare, ritoccando i regolamenti comunali nell'ambito delle proprie
competenze, si possono sgravare i cittadini da inutili incombenze.
Per quanto riguarda la sostituzione di caldaiette il Comune può snellire le
procedure regolamentando l'esenzione dall'obbligo di presentazione della
relazione tecnica.
Esempio:
- la sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza viene considerata Attività
Edilizia Libera e non necessita presentazione della relazione tecnica L
10/91 e succ. a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di
conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e succ.
Procedura di approvazione nella Regione Veneto
Deliberazione di adozione e poi di approvazione del consiglio comunale ai sensi
dell'art. 50, comma 6, lettera l della L.R. Veneto 27.6.1985, n.61.
La modifica al REC viene poi mandata alla Regione per la sola pubblicazione
(BUR) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo
pretorio del comune interessato.
Attività di accertamento ed ispezione
Sugli edifici privati la legge assegna ai Comuni delle competenze che sono
prettamente di controllo sulla documentazione depositata dal richiedente. Si
tratta della attività di accertamento che compete generalmente al responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
L'attività di accertamento significa in sostanza: richiedere la relazione di
calcolo quando serve, verificare che sia firmata la dichiarazione di
rispondenza, richiedere per l'agibilità l'attestato di qualificazione
energetica dell'edificio a firma del Direttore del Lavori.
Questa attività è descritta nella pagina Procedure
per gli uffici tecnici comunali
Se si vuole entrare nel merito, diventa una attività ispettiva e le
modalità di controllo devono essere preventivamente stabilite dalla
amministrazione comunale.
Opportunità
Conto Energia
Riferimento legislativo Decreto
19 febbraio 2007 .
La costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono
elettricità) è incentivata da una tariffa per kWh di energia elettrica
prodotta che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo
l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore.
L'opportunità di guadagno è comunque a lungo termine e si può ottenere un
finanziamento a copertura dell’intero costo sostenuto.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio
pubblico è quindi alla portata anche del piccolo Comune, che dovrà comunque
valutare e calibrare attentamente l'intervento per conseguire l'atteso vantaggio
economico.
Ma, soprattutto per la pubblica amministrazione, non conta solo l'aspetto
economico ed è in ogni caso una attività più meritoria che ostacolarne
l'installazione con vincoli e posizioni arretrate che paralizzano le iniziative
dei privati.
Non è comunque razionale investire sul fotovoltaico
e le fonti rinnovabili in genere, quando si hanno edifici pubblici colabrodo
sotto il profilo energetico. Lo scopo di una seria diagnosi energetica è
di formire in modo chiaro tutti i dati necessari per effettuare
interventi duraturi e quantificabili e quindi anche di evitare interventi
improvvisati.
>>
Estratto normativa di riferimento
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 4 (L) - Contenuto necessario
dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i
Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la
realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW (abrogato dal
D.Lgs. 28/11)
2. Nel caso in cui il Comune intenda
istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Capo VI - Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
Legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia
Art. 25
Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 26
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli
stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
CIRCOLARE 13 dicembre 1993, n.
231/F Superata
Art. 28 della legge n.10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni
interpretative e di chiarimento.
Si rimette pertanto alle competenti autorita' locali ogni determinazione
circa i casi in cui, tenuto conto dello spirito e della lettera delle norme in
argomento, la presentazione della relazione tecnica sia da ritenere comunque
necessaria anche per la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o
inferiore ai 35 kW, ancorche' con modalita' semplificate che ne restringano
comunque il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del
generatore installato nonche' alla dichiarazione finale di rispondenza alle
prescrizioni della legge.
D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59
Art. 4 comma 6 lettera f
Allegato I comma
4 f) del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 (ex)
Nel
caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa
alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di
presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo
di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni.
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10
Art. 1 Definizioni
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello
Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad
altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si
svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
Art. 3 Classificazione generale degli edifici per categorie
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad
attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a
tutti i livelli e assimilabili;
Art. 5 Requisiti e dimensionamento degli
impianti termici
15 Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa,
salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli
impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma
1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico, riportando
le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del
ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16 Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che
determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate
è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto
che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è
determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di alti
vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all’atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell’impatto ambientale.
Art. 10 Facoltà delle Amministrazioni comunali in
merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli
immobili.
I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma.
Art. 11 Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a
350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso
pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per
categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di
condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle
norme UNI EN 29.000.
Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia
così modificato dal d.lgs. n. 311 del 2006 - in vigore dal 2 febbraio
2007
Art. 6. Certificazione
energetica degli edifici
(così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1-quater. A decorrere dal
1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali
figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura
utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione
energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
8.
Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui
all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività
produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e
all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente
visibile al pubblico.
9.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite
con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto
nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati
che minimizzino gli oneri.
Art.
8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
(così
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. La
documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed
alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione
energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La
dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non
è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della
documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini
degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la
consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune,
anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti,
definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del
presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la
conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni
effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente,
dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Art.
9. Funzioni delle regioni e degli enti locali
(così
modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente
decreto
5-bis.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici
di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale
dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni
anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le
scelte conseguenti.
Art.
13. Misure di accompagnamento
1.
Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e
strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2.
I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e
di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono
essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati
Allegato A ulteriori definizioni
8 - Edificio
adibito ad uso pubblico |
è un edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici. |
9 - Edificio
di proprietà pubblica |
è un edificio di proprietà dello
Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici,
anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente,
sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata; |
Allegato I comma 4
f) nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle
autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione
della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a
fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai
sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
Decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE - (G.U. 3 luglio 2008, n. 154)
......................
Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione
degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico,
di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli,
nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione
degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e
dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al
comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa
degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica
intraprese.
Art. 13. Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici,
gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli
strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico,
che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e
predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in
caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la
sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino
almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che
racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico,
nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e
l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso
edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma
7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od
ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica
amministrazione
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed
attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione
comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le
modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Art. 15. Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati
dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad
oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono
unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di
progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli
interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto
preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le
offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le
procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
testo completo .........
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